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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Libera circolazione delle persone nell'UE

Qualifiche professionali, Europa e Svizzera si riconoscono di più

Pubblicata la nuova decisione che aggiorna il provvedimento in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

L’accordo iniziale è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1 o giugno 2002.

L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007.

Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.

Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.

Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati.

A cura della Redazione

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(Decisione Commissione UE 30/09/2011, n. 2)
24/10/2011
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Sull'argomento: Diritto internazionale e comunitario