L’accordo iniziale è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1 o giugno 2002.
L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1° gennaio 2007.
Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato.
Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri.
Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati.
A cura della Redazione
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(Decisione Commissione UE 30/09/2011, n. 2)