Log in

lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Responsabilità civile

Qualita' della vita, benessere, serenita': danni solo immaginari

Sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità.

Per la Suprema Corte il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 C.C., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999) , mentre la categoria del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.

In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell'evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 ( Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana; né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità.

Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Orbene va considerato che, seppure l'indagine medico legale non è indispensabile e il giudice può, nell'ambito della valutazione discrezionale al medesimo riservata, accertare il verificarsi della menomazione dell'integrità psico-fisica della persona facendo ricorso alle presunzioni e quantificare il danno in via equitativa, è pur sempre necessario pur non potendosi evidentemente procedere a una rigorosa e analitica determinazione - che la motivazione indichi gli elementi di fatto che nel caso concreto sono stati tenuti presenti e i criteri adottati nella liquidazione equitativa, perché al trimenti la valutazione si risolverebbe in un giudizio del tutto arbitrario, in quanto non è suscettibile di alcun controllo.

La sentenza impugnata, dopo avere affermano che quanto alla prova dei danni vi erano documenti e testimonianze attestanti la rumorosità dei lavori e le inunissioni delle polveri così evidentemente confondendo l'evento lesivo con il danno conseguenza dal primo cagionato ha affermato che il danno era consistito in disagi e turbamenti del benessere psicofisico e del bene della tranquillità, eccedenti la tolleranza ragionevole e, procedendo quindi alla liquidazione equitativa senza indicarne i criteri, ha aderito alla quantificazione del danno biologico nella misura stabilita dal Tribunale, che peraltro era ridotto di un terzo indistintamente per tutti e tre gli attori.

La sentenza non ha compiuto alcuna indagine in ordine all' effettiva esistenza e all'entità del danno subito, atteso che, senza compiere alcun accertamento specifico sulla lesione dell'integrità psico-fisica che sarebbe stata provocata a ciascuno degli istanti dalle inunissioni, ha poi liquidato il danno a favore degli attori nella stessa misura, facendo peraltro un riferimento generico e privo di alcun riscontro obiettivo ai disagi e ai turbamenti del benessere psicofisico mentre, come si è detto, il semplice turbamento della tranquillità familiare non assurge a un valore costituzionale protetto.

Ed invero, anche tenuto conto del fatto che gli attori avevano iniziato ad abitare nel fabbricato de qua in tempi diversi, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, l'indagine avrebbe dovuto essere compiuta con riferimento alla situazione di ciascuno degli attori nel verificare in concreto l'incidenza degli effetti prodotti dai lavori, i Giudici avrebbero dovuto considerare le modalità con cui erano stati in concreto svolti (la durata giornaliera, i giorni della settimana e i periodi in cui erano eseguiti) e specificare le abitudini di vita degli attori di guisa da stabilire la loro permanenza effettiva nelle rispetti ve abitazioni durante l'esecuzione dei lavori, tenuto conto che la stessa sentenza, procedendo alla riduzione dell'importo liquidato dal tribunale, ha fatto riferimento alla circostanza che gli attori, per i rispettivi impegni professionali trascorrevano ampia parte della giornata fuori casa, senza peraltro meglio precisare tale circostanza.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 19/08/2011, n. 17427)
08/09/2011
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Sull'argomento: Responsabilità civile
Danno e Responsabilità
Editore: Ipsoa
€ 199,00
Il danno da circolazione stradale
Editore: Utet Giuridica
€ 70,00 +IVA
La responsabilità civile del professionista tecnico
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 40,00 (-15%) € 34,00
La responsabilità civile del notaio
Editore: Ipsoa
€ 35,00 (-10%) € 31,50
Versione eBook € 24,50 +IVA
L'assicurazione obbligatoria della R.C.A.
Editore: Utet Giuridica
€ 70,00
Versione eBook € 49,00 +IVA
La Responsabilità Civile. Parte generale
Editore: Utet Giuridica
€ 90,00
Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione
Editore: Ipsoa
€ 32,00 (-25%) € 24,00
Versione eBook € 22,40 +IVA
Codice ipertestuale della responsabilità civile
Editore: Utet Giuridica
€ 260,00 (-25%) € 195,00
Formulario della circolazione stradale
Editore: Utet Giuridica
€ 70,00 (-25%) € 52,50