Si tratta di una decisione in linea con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione secondo il quale la relazione di prestazione d'opera, rilevante ai fini dell’aggravante comune prevista dall’articolo 61, numero 11 c.p. (la cui sussistenza, inoltre, rende procedibile di ufficio l’appropriazione indebita, giusta il disposto del comma 3 dell’articolo 646 c.p.), corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d’opera a norma della legge civile, e comprende ogni specie di attività, materiale o intellettuale, e qualsiasi rapporto, anche di fatto, dal quale sia comunque derivato per l’agente una “agevolazione” per la commissione del reato.
Ciò vale in particolare allorquando, come nella specie, si contesti la fattispecie dell’appropriazione indebita (articolo 646 c.p.): il rapporto fiduciario tra l’agente e la persona offesa, nel consentire l’acquisizione del possesso della cosa, ne agevola indubbiamente l’appropriazione, favorita dalla condizione di minore attenzione della vittima giustificata proprio dal rapporto di fiducia instauratosi.
Nell’appropriazione indebita, detto altrimenti, l’”agevolazione” alla commissione del reato, che configura l’aggravante, è ravvisabile nell’acquisizione del possesso della cosa, favorita proprio dal rapporto fiduciario instauratori tra l’agente e la persona offesa.
A ben vedere, alla base dell'aggravante de qua stanno, quindi, la violazione del pactum fiduciae e, soprattutto, la strumentalizzazione da parte dell’agente della propria posizione che lo agevola nella realizzazione dell'illecito in un contesto di sostanziale minorata difesa della persona offesa.
In questa prospettiva, la Corte ha così ritenuta la sussistenza della aggravante dell’abuso di prestazione d’opera in relazione ad appropriazione indebita di oggetti e suppellettili costituenti corredo e mobilio di una villa di cui gli imputati avevano la disponibilità in quanto locatagli dalle persone offese.
Del resto, già in precedenza la giurisprudenza ha ritenuto ravvisabile l’aggravante in una vicenda sostanzialmente assimilabile a quella qui sub iudice, caratterizzata dalla appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa (Cassazione, Sezione II, 13 dicembre 2005, Rotolo).
Alla esattezza della decisione, va soggiunto, neppure potrebbe opporsi che l’abuso di prestazione “d’opera” presupporrebbe pur sempre un rapporto giuridico che comporti l’ “obbligo di un facere” (cfr. Cassazione, Sezione II, 2 febbraio 2010, Carmeci), giacchè, come bene evidenziato qui dalla Cassazione, nella fattispecie della locazione di un immobile, con la consegna dei mobili e delle suppellettili in esso contenuti, è certamente ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, sostanziantesi, a ben vedere, nell’obbligo di conservazione e quindi di successiva restituzione alla scadenza del contratto.
Per completezza, va soggiunto che il rapporto di fiducia proprio della prestazione d’opera prescinde dall’esistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, tanto è vero che, anche di recente, è stata ravvisata l’appropriazione indebita aggravata ex articolo 61, numero 11, c.p. a carico di un meccanico che si era appropriato indebitamente dell’autovettura che deteneva per averla ricevuta per effettuare delle riparazioni (cfr. Cassazione, Sezione II, 18 ottobre 2011, PG in proc. Calcinaro).
Va ancora soggiunto che per la configurabilità della circostanza aggravante non è neppure di decisivo rilievo l’ “attualità” della prestazione d’opera quando anche la pregressa attività, e la fiducia determinata dalla stessa, può rappresentare lo strumento abusivo utilizzato per la commissione del reato (Cassazione, Sezione IV, 23 giugno 2011, Delfino ed altro, che, quindi, nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante l’argomento difensivo, basato sul fatto che l’autore del furto incriminato avesse cessato le proprie funzioni di amministratore della società, interessata alla condotta incriminata, giacchè il giudice di merito aveva motivato in modo convincente sul fatto che proprio il ruolo svolto dall’imputato nella società aveva avuto essenziale rilievo per il buon esito dell’operazione bancaria utilizzata per commettere il reato).
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(Sentenza Cassazione penale 13/10/2011, n. 36897)