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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Quanto il fatto non costituisce piu' reato

Reati depenalizzati, e' impugnabile l'invio degli atti alla P.A.?

La terza sezione della Corte si è trovata a giudicare il ricorso proposto nei confronti della sentenza della Corte di Appello che aveva assolto l’imputato con la formula “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”, ad opera dell’intervento legislativo di depenalizzazione. Il problema che si poneva era quello della ricorribilità nella parte in cui si dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, onde procedere per la sanzionabilità del fatto prima previsto come reato ed oggi quel illecito amministrativo.

Si tratta di una interessante questione, stante la esigenza di una maggiore opera di depenalizzazione degli illeciti penali minori richiesta al nostro legislatore.

In particolare il riconoscimento del diritto a ricorrere per cassazione avverso tale pronuncia dipende dalla risposta da dare alla domanda sulla esistenza o meno di un interesse ad impugnare; infatti in alcune decisioni di legittimità è stato affermato che è inammissibile per carenza dell'interesse ad impugnare, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la statuizione della sentenza che, dichiarando che il fatto non e' più previsto dalla legge come reato, dispone la trasmissione di copia degli atti alla pubblica amministrazione per competenza anche in assenza di norme transitorie che impongano detta trasmissione.

Il collegio remittente ha mostrato di condividere il diverso orientamento, secondo il quale l'interesse ad impugnare dell'imputato, ex art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., sussiste anche nell'ipotesi di assoluzione perchè il fatto non e' più previsto dalla legge come reato, per la parte della decisione relativa all'ordine di trasmissione all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, in quanto l'avvio dell'accertamento, da parte della competente autorità, circa la configurabilità di una violazione amministrativa nel fatto estromesso dall'area della illiceità penale, integra ex se un pregiudizio, per la concreta possibilità che l'accertamento si traduca nell'applicazione delle sanzioni, una volta che il giudice penale, trasmettendo gli atti, abbia espresso un giudizio di applicabilità delle medesime. Da ciò le decisioni espressesi in tal senso hanno ricavato l'idoneità del provvedimento a produrre l'effetto pregiudizievole, stante la possibilità di un vantaggio connesso alla rimozione del provvedimento medesimo da parte del giudice di legittimità, dichiarando pertanto sussistente l'interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il Primo Presidente della Corte ha condiviso la necessità di un intervento delle Sezioni Unite, per cui con proprio provvedimento del 22 dicembre 2011 ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 13/12/2011, n. 46202)
11/01/2012
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