Ai sensi del citato articolo 625 bis c. p. p. è possibile sottoporre alla corte di cassazione la valutazione di un dedotto errore materiale o di fatto nella assunzione della decisione definitiva del giudice di legittimità.
La particolarità del caso era dovuta al fatto che la sentenza della quale si chiedeva la revisione non conteneva una condanna sotto il profilo penale, ma esclusivamente quella al risarcimento del danno.
Pertanto occorreva interpretare la formula normativa contenuta nell’articolo 625 bis c. p .p. ai sensi del quale la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione è ammessa “a favore del condannato”, onde individuarne l’ambito applicativo.
In proposito la prima sezione ha ritenuto che il rimedio fosse possibile solo per il condannato a sanzione penale, evidenziando la natura straordinaria del ricorso ex art. 625 bis c. p. p., che non consentirebbe, per tale natura, una interpretazione analogica.
Un carattere eccezionale rimarcato anche dalle Sezioni Unite in una pronuncia del 2002 (27 marzo 2002 n. 16103), nella quale si ricordava la impossibilità di applicazione analogica (peraltro senza che sia stato affrontata la specifica questione di cui si sta trattando).
A fronte di ciò la quarta sezione ha diversamente affermata la legittimazione anche del condannato per i soli aspetti civili alla proposizione del ricorso straordinario.
Stante tale contrasto la questione è stata rimessa alla Sezioni Unite del prossimo febbraio, in quanto nella stessa udienza sarà trattata altra questione relativa alla proponibilità del ricorso straordinario.
Infatti in questo ulteriore ricorso per cassazione si fa riferimento ad una decisione della corte di cassazione conclusasi con l’annullamento con rinvio soltanto con riguardo alla questione della sussistenza o meno di una circostanza aggravante, per cui il procuratore generale nella propria requisitoria aveva sollevato il dubbio che nella specie potesse parlarsi di soggetto condannato in via definitiva (e non piuttosto di imputato in attesa di sentenza definitiva), presupposto della legittimazione a proporre il ricorso straordinario ex art. 625 bis c. p. p.
Due diverse vicende che dimostrano l’aumento dei casi di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, quasi un quarto grado di giudizio, sul quale si rendeva pertanto necessaria una articolata riflessione da parte delle Sezioni Unite.
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(Ordinanza Cassazione penale 11/11/2011, n. 41052)