Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica.
Così, ad esempio, sulla scorta del richiamato principio è stato asserito che la sentenza di condanna generica pronunciata nel corso di un giudizio di risarcimento del danno aquiliano di norma presuppone il positivo accertamento del nesso di causalità cosiddetta "materiale" ("ex" art. 40 c.p.) tra la condotta e l'evento produttivo di danno, sicché nel successivo giudizio sul "quantum" resta da accertare soltanto il nesso di causalità cosiddetta "giuridica" ("ex" art. 1223 c.c.) tra l'evento di danno ed i pregiudizi che ne sono derivati.
Pertanto, in ossequio ai riferiti principi e con riguardo all'azione risarcitoria per danni ascrivibili a più soggetti, nella sentenza in rassegna la S.C. ha stabilito che, ai fini dell'adozione della predetta pronuncia contemplata dall'art. 278 c.p.c., qualora rimanga accertata l'emergenza di un fatto potenzialmente produttivo di danno, il giudice è tenuto a verificare, altresì, se lo stesso possa essere ricondotto al compimento di diverse azioni attribuibili a più responsabili, anche tra loro eventualmente indipendenti e pure quando esse implichino la violazione di norme differenti, in funzione dell'inquadramento nell'ambito della responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., fermo restando che, nel seguente giudizio instaurato per l'ottenimento della liquidazione del danno possa essere poi negato il fondamento della domanda risarcitoria e della responsabilità solidale dei coautori previo accertamento della circostanza che il danno non si sia in concreto verificato. Per opportuni riferimenti cfr. Cass. n. 1631 del 2009; Cass. n. 3357 del 2009 e, da ultimo, Cass. n. 25638 del 2010; in precedenza v. Cass., S.U., n. 12103 del 1005 e Cass. n. 10453 del 2001.
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(Sentenza Cassazione civile 16/11/2011, n. 24002)