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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Salute pubblica

Rumore in città, senza misure antirumore il sindaco rischia il carcere

Inquinamento acustico: a processo il Sindaco che non adotta i provvedimenti atti a ridurre le emissioni rumorose. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza n. 24022 del 15.06.2011.

e’ risaputo da consolidata giurisprudenza di legittimita’, che il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), deve essere riferito alla prognosi sull’eventuale accertamento di responsabilita’ alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagini, nonche’ delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (ex multis Cass. Sez. 5^ 3/2-19/3/2010 n. 10811 Rv. 246366).

Nel caso in esame non pare che il giudice a quo in riferimento all’imputazione abbia fatto corretta applicazione dell’enunciato principio.

Ed invero, a prescindere dal segnalato errore nella formula assolutoria adottata, la prognosi negativa sull’eventuale accertamento di responsabilita’ a carico dell’imputato non ubbidisce ai criteri della logica e del diritto, laddove richiama atti risalenti nel tempo, quali: una datata delibera consiliare di natura programmatica, varie ordinanze sindacali, recanti determinazione degli orari di apertura-chiusura dei pubblici esercizi e obbligo per gli esercenti di munirsi di "limitatore di potenza" ovvero ordinanze di cessazione immediata di attivita’ abusive di intrattenimenti musicali, nonche’ diversi verbali di contravvenzione; atti tutti, assolutamente neutri rispetto all’addebito contestato.

Nulla dice il G.I.P. sull’attivita’ doverosa che all’imputato, nella sua posizione di garante, dotato di poteri-doveri giuridici in materia di igiene e sanita’ pubbliche, competeva nel porre rimedio al fenomeno di inquinamento acustico o nel contrastarlo.

Ricorda il collegio che, come gia’ ribadito dalla consolidata giurisprudenza di legittimita’, il criterio di valutazione, al quale deve riferirsi il giudice dell’udienza preliminare non e’ l’innocenza dell’imputato, ma l’utilita’ o meno del dibattimento, anche in presenza di elementi contraddittori o insufficienti.

Ne deriva che solo una prognosi di inutilita’ del dibattimento, relativa all’evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell’imputato - puo’ condurre ad una sentenza di non luogo a procedere (Cass. Sez. 5^ 15/5-3/6/2009 n.22864 Rv. 244202).

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 15/06/2011, n. 24022)
07/07/2011
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