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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Speciale Iter Decreto Monti

Senza auto-riforme Ordinamenti Professionali destinati alla cancellazione

di Gianfrancesco Vecchio
Nel provvedimento normativo che dovrebbe contribuire a rimettere in sicurezza le disastrate finanze del paese si e' previsto, tra l'altro, di rafforzare il termine di abrogazione degli Ordinamenti Professionali laddove non venga realizzata la prevista riforma degli stessi.

Nel testo del c.d. Decreto Salva Italia è stata inserita, con riferimento alla materia delle professioni regolamentate in generale, una norma che presenta dei caratteri quanto meno singolari.

Si tratta dell’art. 33 che, rubricato come “Soppressione limitazioni esercizio attività professionali”, testualmente recita:

“1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole “sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”, è aggiunto il seguente periodo: “e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi””.

Con particolare riferimento a quanto previsto sotto la lettera a) di cui sopra, si segnala che questa sorta di insistenza circa una data di abrogazione riguarda gli ordinamenti professionali già in corso di revisione proprio ai sensi dell’art. 3, co. 5 del Decreto Legge n.138 del 2011 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148 del 2011.

Già in quell’ambito, a seguito delle modifiche di cui all’art. 10, co. 2 della Legge n. 183 del 2011, si prevedeva cioè l’abrogazione degli ordinamenti professionali una volta che fosse stato emanato il regolamento di riordino della materia da realizzarsi entro un anno, e cioè entro il 12 agosto 2012. Tuttavia, il legislatore che salverà l’Italia, ha deciso che questa previsione andasse rafforzata disponendo in sostanza che, a prima lettura, anche se il Regolamento di riordino non dovesse ancora esserci, gli ordinamenti professionali saranno abrogati.

Francamente, questa vera e propria furia iconoclasta contro gli ordinamenti professionali una volta che, per di più, sia comunque stato ribadito il mantenimento dell’esame di Stato – del resto in Costituzione, art. 33, e richiamato dall’art. 3, co. 5 del D.L. n.138/2011 – appare incomprensibile.

Quali sono i compiti principali degli Ordinamenti professionali oggi o, ancor meglio, degli Ordini professionali da essi regolati ?

Curare il rispetto delle regole deontologiche della professione di competenza che hanno deciso di darsi, fare cultura e aggiornamento a favore degli iscritti e vistare le parcelle, sempre degli iscritti, al fine di consentirne l’utilizzo per l’esecuzione forzata nei confronti dei clienti morosi. Questi ultimi, beninteso, possono sempre opporsi fermando l’esecuzione e instaurando di fatto un vero e proprio processo sulla quantificazione della prestazione svolta.

Insomma, stante anche il processo in corso di revisione secondo principi ben precisi degli ordinamenti professionali (basta leggere le lettere a) – g) dell’art. 3 co. 5 del D.L. n.138/2011, non si riesce proprio a comprendere cosa si intenda salvare con questo rafforzamento del termine dell’abrogazione.

Forse il legislatore non ha ben presente che, a livello nazionale, siamo un paese che, con una fondamentale eccezione costituita dai notai, ancora ingiustificatamente in numero inferiore ai 5.000, ha di fatto raggiunto una vera e propria proletarizzazione delle attività professionali.

Basta, in effetti, pensare ai dati più recenti sul crollo verticale degli introiti degli avvocati che, come noto, nella sola città di Roma sono in numero superiore a quelli di tutta la Francia; ai problemi oggettivi di ingegneri e architetti di trovare un’occupazione concreta; al numero rilevantissimo di medici che, negli ultimi anni, solo una restrizione all’accesso ai corsi di laurea, spesso contestata per le modalità cervellotiche, sta iniziando a ridurre; e, ancora, ai commercialisti che, pur trovando occasioni di lavoro anche in virtù dell’inestricabile sistema fiscale, svolgono sempre più spesso attività e compiti inferiori e sottopagati rispetto alla loro qualifica.

Insomma, c’è forse da credere a chi ha commentato l’intervento normativo in questione come se fosse una pistola alle spalle degli ordini, recalcitranti a trovare un accordo con le forze politiche, affinché assumano un atteggiamento più morbido a pena di vedersi cancellati di diritto.

Certo che, ormai, non si sa proprio più cosa possano difendere e ciò, non tanto da quando sono stati messi all’indice da rapporti europei per la presunta restrizione alla concorrenza da essi determinata ma, piuttosto, da quando la crescita dell’alfabetizzazione della popolazione ha permesso a sempre più soggetti di accedervi mentre, al contrario, lo sviluppo delle attività imprenditoriali che ne dovevano costituire l’habitat naturale ha sempre più iniziato a restringersi nelle dimensioni nonché a concentrarsi, per quel poco rimasto, nelle mani di un numero sempre più limitato di soggetti che, a loro volta, hanno finito per affidarsi sempre di più ai medesimi professionisti.

Art. 33, D.L. 6/12/2011, n. 201 (G.U. 6/12/2011, n. 284, suppl. ord. n. 251)

Copyright © - Riproduzione riservata

13/12/2011
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