Mezza Italia in crisi per la neve. Tribunali e avvocati in crisi per l’abrogazione delle tariffe professionali. Non certo, o forse non solo, per il venir meno del sistema di tariffazione nella determinazione dei compensi, che di fatto era ormai desueto da tempo, quanto piuttosto per il problema delle spese processuali da indicare in alcuni atti giudiziari.
Le cronache di questi giorni ci raccontano di Tribunali nei quali giudici e avvocati (per la prima volta) si riuniscono per risolvere il problema e per trovare una via (interpretativa) di fuga che eviti la paralisi dei procedimenti, in particolare di quelli monitori ed esecutivi, nell’attesa che il legislatore fornisca chiarimenti in sede di conversione del Decreto Legge n. 1/12.
A Milano, un documento sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente della Corte d’Appello, ha stabilito che per individuare criteri omogenei di liquidazione si potranno applicare, quali parametri di riferimento, le previgenti tariffe.
A Verona, invece, si è deciso di applicare le previgenti tariffe per le liquidazioni ante Decreto e di applicare, quanto ai decreti ingiuntivi e alle controversie post Decreto, le tabelle orientative frutto di convenzioni con il locale ordine degli avvocati, mentre per i precetti si sono prospettate tre soluzioni: a) attendere l’emanazione del D.M.; b) rimettere la liquidazione delle spese al giudice dell’esecuzione o in difetto recuperarli con separato precetto; c) indicare le tariffe convenzionate tra ordine e tribunale con riserva di loro adeguamento ai parametri di cui al D.M. applicativo.
In altri Tribunali, invece, si è optato per un regime transitorio “autogestito” applicando le vecchie tariffe ai procedimenti depositati e/o in corso alla data di entrata in vigore del decreto, mentre per i nuovi, in caso di liquidazione delle spese da parte del giudice, si è ritenuto che l’assenza dei parametri ministeriali ex art. 9 c. 2 D.L. 1/12 possa essere colmata prendendo come riferimento le vecchie tariffe, seppur temperandole negli importi.
Il Tribunale di Cosenza, invece, molto più sbrigativamente, ha già investito la Corte Costituzionale del problema.
Il giudice calabro, dovendo condannare una parte al pagamento delle spese processuali, ha ritenuto irragionevole (solo costituzionalmente?) l’assenza di disciplina transitoria che, peraltro, non consente di ritenere ultrattivo il vecchio regime delle tariffe ed obbliga ad applicare il nuovo regime a tutti i processi in corso che non siano già stati definiti, anche per quel che riguarda la condanna alle spese processuali.
Tutte le soluzioni possibili, però, salvo quella del Tribunale di Verona, non consentono di risolvere il problema relativamente all’atto di precetto.
Tale atto, infatti, sembra essere proprio l’unico vero orfano delle tariffe.
Cosa fare, infatti, nel caso in cui la parte e/o il suo avvocato devono notificare un atto di precetto? Quali voci di spesa indicare?
Una soluzione, tuttavia, potrebbe essere la seguente: per la redazione e la successiva notifica dell’atto di precetto relativo a giudizi in cui non potrà stare personalmente, la parte si avvale di un legale e conseguentemente allegherà all’atto il preventivo richiesto allo stesso ai sensi dell’art. 9 c. 3 D.L. 1/12.
Tale soluzione appare in linea con lo spirito della nuova disposizione ed in ogni caso consente di ancorare ad un dato normativo una situazione che altrimenti sarebbe orfana di riferimenti legislativi.
A questo riguardo, però, deve essere segnalato che lo stesso Ministero di Giustizia, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, ha precisato che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo.
Secondo il Ministero, infatti, l’art. 2233 c.c. stabilisce che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, secondo il Ministero, quindi, si potrebbe formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge.
In mancanza di usi normativi, il giudice potrà, comunque, liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall’articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, l’applicazione delle tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbe venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l’adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
A tal riguardo, tuttavia, sembra opportuna una riflessione: la formazione di uso normativo richiede un requisito oggettivo (ripetizione costante nel tempo di un comportamento da parte di un numero indifferenziato di persone) e uno soggettivo (convinzione che quel dato comportamento sia vincolante).
Nella soluzione prospettata dal Ministero, l’applicazione degli usi non sarebbe possibile poiché difetterebbero entrambi i requisiti: il tempo, inteso come capacità di attribuzione all’uso di valore normativo in un determinato periodo storico (il decreto è stato approvato solo pochi giorni fa) e la convinzione che quel dato comportamento sia giuridicamente vincolante.
Con riferimento alla soluzione qui prospettata, invece, l’indicazione delle spese contenute nel preventivo del legale, sembra in linea con le indicazioni del legislatore che, disciplinando il preventivo, ha ritenuto che il professionista, in ogni caso, nella determinazione della misura del compenso, deve adeguare la prestazione all’importanza dell’opera e “… va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Tale soluzione, poi, non esclude che possa essere applicata anche in sede di procedimento monitorio, quale criterio di riferimento per il giudice, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale contenente i parametri.
In ogni caso, la liquidazione del giudice del monitorio non potrà indicare anche la spesa per l’eventuale atto di precetto. Al contrario, il preventivo, stante la lettera della norma, dovendo indicare le singole prestazioni potrà sin dall’inizio riportare le spese per l’atto di precetto e il procedimento esecutivo, seppur con l’indicazione che saranno dovute solo se attività effettivamente svolte.
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