Tizio chiedeva ed otteneva nei confronti di Caio un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Lire 75 milioni, portata da cinque effetti cambiari emessi da Caio stesso.
Quest'ultimo proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la nullità dei titoli in quanto privi della data di emissione e di quella di scadenza, nonché del nome del prenditore, con conseguente inidoneità degli stessi a costituire prova scritta del credito vantato da controparte. Inoltre, l'opponente aggiungeva che le cambiali erano state consegnate al padre di Tizio a garanzia della restituzione dei 75 milioni di Lire erogatigli a titolo di mutuo; al momento del decesso del mutuante egli aveva restituito già 65 milioni di Lire rimanendo debitore del residuo importo di Lire 10 milioni.
Il Tribunale di primo grado rigettava l'opposizione. La decisione, peraltro, veniva ribaltata dalla Corte d'appello la quale revocava il decreto ingiuntivo condannando Tizio a restituire quanto ricevuto in esecuzione del decreto.
La Corte territoriale, invero, spiegava che il mero possessore di un titolo di credito cartolare, che non ne risulti né prenditore né giratario, deve provare, per esigerne il pagamento, l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva il credito. Ciò posto, proseguiva la Corte, la domanda dell'appellato, che aveva sempre dichiarato di agire in proprio e non come erede del mutuante, non poteva essere accolta, essendo rimasto indimostrato il preteso rapporto tra lui e l'opponente.
Tizio ricorreva dunque per cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso sulla base dell'assunto per cui l'appellato, che aveva sempre allegato di aver agito in giudizio in proprio e non già nella qualità di erede, non aveva fornito la prova del diritto azionato in via monitoria.
La mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata iure proprio dal ricorrente - ha proseguito la Corte - è assunto che assorbe le deduzioni dell'opponente in ordine al debito da lui contratto con il de cuius, deduzioni che in un contesto processuale in cui la causa petendi della domanda attrice dichiaratamente ne prescinde, non hanno più alcuna rilevanza.
Quanto alla valutazione offerta dall'ingiungente, i Giudici di piazza Cavour hanno confermato la motivazione della Corte d'appello, secondo la quale il mero possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che esso sia pervenuto al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), non risultando dal documento, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
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(Sentenza Cassazione civile 10/01/2012, n. 63)