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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Spazio Economico Europeo

Trasporti marittimi, l'EFTA vigila sulle intese

Le linee direttrici fissano i principi a cui l'Autorità di vigilanza EFTA aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dall'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari.

Lo scopo delle presenti linee direttrici è aiutare le imprese e le associazioni di imprese che offrono tali servizi, soprattutto verso e/o da un porto o porti dello Spazio economico europeo, a valutare se gli accordi che sottoscrivono sono compatibili con l'articolo 53 dell'accordo SEE.

L'articolo 53 prevede che siano incompatibili o e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

Gli accordi o decisioni vietati sono nulli di pieno diritto.

Tuttavia, le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Le linee direttrici non si applicano ad altri settori.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha esteso al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE ( 6 ) e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE.

Pertanto, l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha modificato opportunamente le norme SEE pertinenti.

Di conseguenza, dal 9 dicembre 2006, tutti i servizi di trasporto marittimo sono soggetti alle disposizioni procedurali generali.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha inoltre abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato CE ai trasporti marittimi contenente l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea che permetteva alle compagnie marittime di linea, riunite in conferenze, di fissare prezzi e altre condizioni di trasporto, in quanto il sistema delle conferenze non è più conforme ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (l'attuale articolo 101, paragrafo 3, del TFUE).

L'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio fa sì che a decorrere dal 18 ottobre 2008 il sistema delle conferenze non benefici più dell'esenzione per categoria per quanto riguarda il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Dopo tale data, le compagnie marittime di linea che operano verso o da un porto o porti dello Spazio economico europeo devono sospendere tutte le attività relative alle conferenze marittime contrarie all'articolo 53 dell'accordo SEE, indipendentemente dal fatto che altre giurisdizioni permettano, esplicitamente o tacitamente, che, nel quadro di conferenze marittime o di accordi di discussione, vengano fissati i prezzi.

Inoltre, i membri delle conferenze devono garantire che tutti gli eventuali accordi conclusi nell'ambito del sistema delle conferenze siano conformi all'articolo 53 dell'accordo SEE a partire dal 18 ottobre 2008.

Le presenti linee direttrici integrano gli orientamenti che l'Autorità ha già pubblicato in altre comunicazioni.

Poiché i servizi di trasporto marittimi sono caratterizzati da ampi accordi di cooperazione tra operatori concorrenti, le linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale e le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE assumono particolare rilevanza.

Gli accordi di cooperazione orizzontale tra compagnie di trasporto marittimo di linea relativi alla fornitura di servizi comuni rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), come integrato nell'accordo SEE.

Il 26 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009.

I regolamenti di cui sopra, come integrati nell'accordo SEE, stabiliscono le condizioni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, soddisfatte le quali il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo non si applica agli accordi tra due o più vettori esercenti una nave (consorzi).

Le linee direttrici non pregiudicano l'interpretazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE da parte della Corte EFTA, della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea.

I principi enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze caratteristiche di ogni singolo caso.

L'Autorità applicherà le presenti linee direttrici per un periodo di cinque anni.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

 
09/02/2012
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