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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Legge di Stabilita' 2012

Ubi commoda, ibi incommoda: vantaggi e svantaggi della Legge di Stabilità

di Giampaolo Di Marco
L'approvazione della legge di stabilita' contenente parte delle misure richieste dall'Europa potrebbe portare con se' vantaggi sul fronte economico, un po' meno su quello politico. Intanto la giustizia sceglie la ''rottamazione'' delle cause e l'ennesimo aumento del contributo unificato.

Lux fiat.

O almeno si spera.

Dopo di giorni di ansia economica, stress da indice di borsa, crisi di ruoli e giochi delle parti, il Presidente della Repubblica è riuscito nell’intento di affidare l’incarico di governo al neo senatore a vita Prof. Mario Monti.

Sulle capacità del Professore di gestire la crisi economica nessuno ha sollevato alcun dubbio.

Al contrario, però, vi è il serio rischio che la politica di palazzo faccia sfumare l’esigenza che ha portato il Professore a Palazzo Chigi.

Nei prossimi giorni saremo, quindi, una “democrazia presidenziale” ovvero saremo (fortunatamente) ancora gestiti dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il quale, certamente, non farà mancare il suo apporto politico e mediatico al Prof. Monti.

Ciò detto, in ogni caso, la nuova fase politica porta con sé la terza manovra economica del 2011 con conseguenze e misure immediate per l’economia.

La legge di stabilità, oltre al suo contenuto tipico reca anche alcune disposizioni di carattere ordinamentale volte (si spera) a sostenere la crescita, in attuazione delle misure prospettate (rectius: promesse) dal Governo alle istituzioni europee per assicurare una finanza pubblica sostenibile e per creare condizioni strutturali favorevoli alla crescita (futura).

In questa senso, quindi, vengono consolidate le riduzioni di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato già previste dai decreti legge n. 98 e 138 del 2011 del luglio e agosto scorso. S

ono poi previsti alcuni interventi volti al contenimento delle spese od all’acquisizione di future entrate, individuabili principalmente:


1. nella previsione che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire una età minima per la pensione di vecchiaia pari almeno a 67 anni a decorrere dal 2026;
2. nelle disposizioni in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, prevedendo il conferimento di beni immobili di proprietà dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare od a società dei gestione, e stabilendosi che i proventi derivanti dalla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società suddette siano destinati alla riduzione del debito pubblico;
3. nella previsione, altresì, dell’alienazione di terreni agricoli di proprietà dello Stato, e degli enti territoriali destinando il ricavato sempre alla riduzione del debito;
4. nell’azzeramento, per i primi tre anni, della quota di contribuzione per i contratti di apprendistato relativi agli anni 2012-2016 per i datori di lavoro che occupino fino a 9 addetti (prevedendosi contestualmente, a copertura dell’onere l’aumento di 1 punto dell’aliquota contributiva per alcune categorie di lavoratori).

Vengono poi introdotte misure intese ad aumentare la competitività, individuabili:


a) nelle norme sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che intervengono in particolare sulla procedura di affidamento dei servizi;
b) nell’estensione a tutto il territorio nazionale, in via sperimentale, delle disposizioni relative alle cosiddette zone a “burocrazia zero”, nonché in alcune misure di semplificazione amministrativa, quali la riduzione degli adempimenti per la costituzione ed il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata;
c) nella riduzione degli oneri amministrativi per cittadini ed imprese, estendendo il regime di autocertificazione e con il divieto di introdurre ulteriori adempimenti amministrativi in sede di recepimento delle direttive europee; significativa, altresì, è la previsione di una migliore agibilità delle procedure per la certificazione dei crediti vantati nei confronti degli enti territoriali, al fine di consentirne la cessione ad istituti di credito;
d) nelle norme sugli ordini professionali, che dispongono la delegificazione degli ordini stessi, da realizzarsi secondo principi di liberalizzazione, e la previsione dell’esercizio delle professioni in forma societaria;
e) si introducono nuove disposizioni per il sostegno all’occupazione femminile e per i ricorso al lavoro a tempo parziale;
f) viene ridotto l’impatto della manovra finanziaria a carico degli enti territoriali, diminuendone gli oneri in base alle previste entrate derivanti dalla cosiddetta Robin tax;
g) viene incrementato (di circa 1,1, miliardi di euro) la dotazione di uno specifico Fondo destinato all’effettuazione di interventi urgenti ed indifferibili;
h) si dispongono anche alcuni finanziamenti per il settore dell’istruzione (università, scuole paritarie e borse di studio);
i) la proroga fino al 30 giugno 2012 delle missioni internazionali di pace ed, infine, la proroga a tutto il 2012, anche incrementando a tal fine per 1 miliardo il Fondo per l’occupazione, della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e di specifici interventi di tutela del reddito previsti dalla vigente normativa.

Anche in questa manovra non mancano interventi in materia di giustizia.

Scorrendo il testo del provvedimento, troviamo che:

l’articolo 25, comma 1, reca modifiche al codice di procedura di civile relative all’impiego della posta elettronica certificata (PEC) nel processo civile.

Il comma 2 reca modifiche alle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Il comma 3 interviene sulla disciplina delle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli gli avvocati.

Il comma 4 introduce una sanzione in caso di mancato rispetto dell’obbligo degli ordini e collegi professionali di pubblicare in via riservata e di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti ed i relativi indirizzi PEC (entrata in vigore 31 gennaio 2012).

L’articolo 26 prevede – in mancanza di un manifestato interesse delle parti alla prosecuzione del procedimento – l’estinzione dei procedimenti civili:

davanti alla Corte di cassazione, ove relativi a ricorsi avverso le sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009);

davanti alle corti d’appello, ove pendenti da più di 2 anni alla data di entrata in vigore della legge in esame (entrata in vigore 1 gennaio 2012);

l’articolo 27 novella il codice di procedura civile con lo specifico obiettivo di accelerazione dello svolgimento dei procedimenti di appello (entrata in vigore 31 gennaio 2012);

l’articolo 28 novella la disciplina del contributo unificato contenuta nel TU delle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002), prevedendo l’aumento di alcuni degli importi dovuti nei giudizi d’appello (aumentati della metà) e in Cassazione (raddoppiati) (entrata in vigore 1 gennaio 2012).

Sono state escluse, alla fine, ulteriori misure in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. 28/10 per la quale doveva essere prevista l’anticipazione al 1 gennaio 2012, in luogo del marzo 2012, dell’obbligatorietà dell’esperimento del tentativo di mediazione nelle controversie in materia di condominio e responsabilità civile da circolazione di veicoli.

A queste misure, ovviamente, ne dovranno seguire altre che saranno oggetto certamente di un Decreto Legge e/o di un progetto di legge.

Sembra, insomma, che la profezia che nel 2012 debba finire il mondo, in Italia sia tanto creduta da volerne anticipare l’avveramento

Copyright © - Riproduzione riservata

14/11/2011
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