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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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SPECIALE - Riforma dei riti civili: processo tributario

Un processo tributario sempre piu' ... ordinario

A seguito della riforma, il processo tributario per le sue caratteristiche e peculiarità deve essere ricondotto al rito ordinario di cognizione le cui modifiche possono avere rilevanza e ricadere anche nel processo tributario; tanto in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992/546 il quale espressamente prevede che ''I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile''.

Il Consiglio dei Ministri in data 1 settembre 2011 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante ''Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69''.

L’obiettivo perseguito dal legislatore, in armonia con i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, è stato quello di riordinare e semplificare la molteplicità dei procedimenti esistenti mediante la riduzione dei 30 riti ordinari (tra i quali anche il processo tributario) a soli tre modelli procedimentali di base previsti dal codice di procedura civile (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro, rito sommario di cognizione).

In particolare, l’art. 54 della L. 69/2009 ai commi n. 1 e 2 stabilisce che:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Orbene, per quanto attiene al processo tributario, ritengo da sempre che esso, pur essendo considerato quale legislazione speciale rientri propriamente nell’ambito della giurisdizione ordinaria e, conseguentemente, auspico l’intervento del legislatore affinché proceda ad una modifica dell’art. 54 della L. 69/2009, modifica che potrebbe avvenire: o attraverso un’interpretazione autentica della norma (facendovi rientrare anche il processo tributario) o attraverso una vera e propria aggiunta, soprattutto in attesa ed in vista della riforma fiscale di settembre 2012.

Come precisato, a seguito della riforma, i riti ordinari di cognizione sono oggi tre ed il processo tributario per le sue caratteristiche e peculiarità deve essere ricondotto al rito ordinario di cognizione le cui modifiche, introdotte dalla legge 69/2009, possono avere rilevanza e ricadere anche nel processo tributario; tanto in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992/546 il quale espressamente prevede che ''I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile''.

In particolare, con riferimento ai principi e alle regole del rito ordinario di cognizione, così come riformato, le modifiche maggiormente rilevanti che hanno diretto riflesso in sede processuale tributaria riguardano:

- Termini di impugnazione: la riforma ha modificato diversi termini di impugnazione; in particolare, l’art. 46, comma 17 della legge 69/2009 ha modificato l’art. 327, comma 1, c.p.c. prevedendo che indipendentemente dalla notifica, il termine per proporre impugnazione è di sei mesi;

- Rimessione in termini: l’art. 46, comma 3, della legge n. 69 ha abrogato l’art. 184 bis c.p.c. e quanto in esso stabilito è trasferito nel comma 2 dell’art. 153 c.p.c., secondo il quale: ”La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma.”

L’importanza della modifica consiste nel fatto che, spostando la collocazione dell’istituto della rimessione in termini, il legislatore ha conferito allo stesso una valenza di carattere generale e non più speciale, con conseguente applicazione al giudizio tributario.

- Consulenza tecnica d’ufficio: gli artt. 191 e 195 c.p.c., come modificati dall’art. 46, commi 4 e 5, della legge 69/2009, riducono i termini per l’assunzione e l’espletamento della consulenza tecnica.

- Il principio di non contestazione: l’art. 115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove è stato così sostituito:” salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”

A seguito della riforma, si devono considerare come provati tutti quei fatti che le parti costituite non contestano nello specifico.

- La condanna alle spese: l’art. 45, comma 10, della legge n. 69/2009 ha modificato l’art. 91, comma 1, c.p.c. il quale prevede che sia a carico della parte che, senza giustificato motivo, rifiuti la proposta conciliativa avanzata dalla controparte, il pagamento delle spese processuali maturate dopo la formazione della proposta.

L’art. 45, comma 11, ha modificato l’art. 92, comma 2, che stabilisce: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, non sono quindi più sufficienti i giusti motivi.

Da ultimo, un’altra modifica in materia di spese è contenuta nell’art. 96 c.p.c. ed attiene alla responsabilità aggravata, nel caso in cui la parte abbia agito o resistito in giudizio per dolo o colpa grave.

La riforma ha, poi, introdotto il nuovo istituto della testimonianza scritta: l’istituto, che è disciplinato dal nuovo art. 257-bis c.p.c., prevede che il giudice possa disporre l’assunzione della deposizione, anche nei casi in cui oggi si ricorre alla prova delegata, chiedendo al testimone di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Al riguardo, si rileva come forti dubbi sussistono in dottrina e giurisprudenza sull’applicabilità di tale istituto nell’ambito del processo tributario in quanto l’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992 esclude espressamente la possibilità di ammettere la “prova testimoniale”.

Tale generica esclusione, si ritiene, secondo una precisa scelta interpretativa, debba estendersi altresì alla testimonianza “scritta” in considerazione delle ragioni di speditezza che hanno suggerito al legislatore di non ammettere tale strumento probatorio nell’ambito del processo tributario.

Purtuttavia, occorre segnalare come alla luce di alcune recenti pronunce della Suprema Corte, sembra essersi aperto un timido spiraglio alla possibilità di ammissione della prova testimoniale.

E del resto, un giusto processo, e quindi anche il processo tributario, deve non solo ammettere qualunque prova possa consentire l’esatta determinazione dell’ imponibile ma deve anche permettere all’interessato di fornire le controprove a quanto dedotto dall’Ente impositore.

In conclusione, in ossequio al principio del giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, si invita il legislatore ad operare una modifica che consenta di collocare a tutti gli effetti il processo tributario nell’ambito del rito ordinario di cognizione e che garantisca al cittadino-contribuente un valido strumento di difesa nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e dell’Ente locale.

SPECIALE RIFORMA DEI RITI CIVILI

Copyright © - Riproduzione riservata

07/10/2011
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