Vale la multa per divieto di sosta anche se l'agente si è dimenticato di indicare nel verbale di preavviso il numero civico dell'accertamento effettuato.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, Sez. II civ., con la Sent. n. 19902 del 29 settembre 2011.
Un automobilista sanzionato per divieto di sosta si è rivolto al giudice di pace evidenziando la mancata indicazione nella multa del numero civico in corrispondenza del quale sarebbe stata accertata l'infrazione.
Il magistrato onorario ha rigettato questa censura accogliendo le spiegazioni dell'operatore di polizia municipale.
In particolare, specifica la sentenza, il giudice di merito ha ritenuto, "con motivazione sufficiente ed esente da vizi logico giuridici, e come tale non altrimenti censurabile", che il luogo esatto dell'accertamento dell'infrazione è desumibile dal raffronto tra le multe elevate quel giorno dal vigile urbano.
In pratica, è stato dimostrato in giudizio che l'agente accertatore pochi minuti dopo aver redatto la multa per la quale è stato proposto ricorso ha redatto un nuovo verbale nella stessa strada, in prossimità di un civico vicino.
La semplice dimenticanza del numero civico sulla multa in questo caso non è motivo idoneo quindi ad annullare l'accertamento.
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(Sentenza Cassazione civile 29/09/2011, n. 19902)