Il 16 giugno 2011, con l'invio da parte della Commissione della ennesima lettera di messa in mora, in cui chiede all'Italia di conformarsi alla normativa comunitaria, si apre un nuovo capitolo nella lunga storia della trasposizione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso nell'ordinamento giuridico nazionale.
Tale direttiva persegue l'obiettivo di contenere la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli, intensificando il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti.
Essa pertanto incoraggia i costruttori o gli importatori di veicoli stabiliti nell'Unione Europea a limitare l'utilizzo di sostanze pericolose nei loro nuovi veicoli, a progettare e costruire veicoli che siano facili da riutilizzare e riciclare ed a sviluppare l'impiego dei materiali riciclati. A tal fine, la direttiva in esame obbliga gli Stati membri ad istituire sistemi per la raccolta dei rifiuti provenienti dai veicoli e garantire che i veicoli fuori uso siano trasferiti ad impianti di trattamento autorizzati.
Gli Stati membri devono inoltre organizzare lo stoccaggio e il trattamento dei veicoli fuori uso, prima del quale gli impianti di trattamento autorizzati devono procedere al disassemblaggio dei veicoli fuori uso e recuperare tutti i componenti nocivi per l'ambiente. Il legislatore europeo privilegia il reimpiego e il recupero (riciclaggio, recupero, rigenerazione, ecc.) dei componenti dei veicoli, e aspira ad aumentarne la percentuale.
Il termine ultimo previsto per la trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri era il 21 aprile 2002. Il legislatore italiano, al fine di conformarsi alla normativa sui veicoli fuori uso, ha adottato il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ma, a parere della Commissione, tale atto non traspone correttamente la direttiva in esame.
Pertanto, dopo aver attivato regolarmente la procedura di infrazione, all'esito della fase pre-contenziosa, la Commissione ricorre alla Corte di Giustizia per far accertare l'inadempimento dell'Italia.
Con sentenza del 24 maggio 2007 (causa C-394-05) i giudici di Lussemburgo dichiarano che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva sui veicoli fuori uso per il fatto che il D.Lgs. n. 209/2003 non traspone in modo conforme in diritto nazionale alcune norme della direttiva stessa.
Occorre evidenziare che, nelle more del giudizio, il legislatore italiano ha adottato il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 recante disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. n.209/2003, ma tale intervento legislativo non ha salvato l'Italia dalla condanna per inadempimento. Infatti, per giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine di due mesi impartito nel parere motivato della Commissione (fase pre-contenziosa) e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.
Ma, a quanto pare, neppure il D.Lgs. n.149/2006 è bastato per sanare le lacune esistenti nella normativa italiana sui veicoli fuori uso. Infatti, il 23 marzo 2009 la Commissione ha inviato una nuova lettera di messa in mora all'Italia, ravvisando l'esistenza di ulteriori carenze nel recepimento della normativa dell'Unione. In base alla legge italiana, le officine di riparazione "possono" consegnare pezzi usati ad un centro di raccolta, ma non sono obbligate a farlo.
Inoltre, le informazioni relative alla demolizione, allo stoccaggio ed alla verifica dei componenti che possono essere riutilizzati devono essere trasmesse, in base alle legge italiana, soltanto ai centri di raccolta e non a tutti gli impianti di trattamento autorizzati.
Il legislatore italiano ha risposto a tali censure con l'emanazione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, convertito con legge n. 132/2008).
Ad esso hanno fatto seguito altri interventi normativi (la legge comunitaria 2009- L. n. 96/2010- il decreto 5 maggio 2010 che modifica l'allegato II del D. lgs. N. 209/2003), ma la Commissione ritiene tuttora esistente la non conforme trasposizione della direttiva 2000/53/CE nel diritto nazionale e, per questo motivo, il 16 giugno scorso, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale la invita a conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia del 24 maggio 2007.
A questo punto, se non pone fine all'infrazione entro due mesi, l'Italia rischia di essere condannata dalla Corte di Giustizia al pagamento di una somma forfettaria o della penalità, adeguata alle circostanze (art. 260 TFUE). Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 24 maggio 2007, C‑394/05, Commissione Italia.
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