Posto che nella vendita di cosa futura l'effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza, nel caso in cui oggetto di detta vendita siano frutti, il trasferimento della proprietà di essi viene a realizzarsi al momento della loro separazione dalla cosa principale, con la conseguenza che rimane a carico del venditore il rischio per la eventuale configurazione di eventi che impediscono la venuta ad esistenza della cosa o dei frutti, considerato che, salvo accordo contrario, l'obbligazione di tagliare e separare i frutti dall'albero va posta a carico del venditore che, essendo proprietario e quindi possessore della pianta che è nella sua disponibilità giuridica e materiale, deve provvedere al compimento delle necessarie operazioni.
Nella specie, alla stregua del riferito principio, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale era stata ritenuta nulla per inesistenza dell'oggetto una vendita di un carico di frutta risultata, per effetto di gelata, incommerciabile.
La vendita di frutti pendenti ha fino al momento della separazione efficacia meramente obbligatoria e non traslativa, con l'effetto che se dopo la vendita, ma prima della separazione, un terzo costituisce sui frutti ancora pendenti un vincolo efficace "erga omnes", come il pignoramento, avvenuta la separazione l'acquisto della proprietà da parte del compratore è inefficace nei confronti del creditore pignorante (cfr. Cass. n. 10239 del 1996).
Nell'ambito delle tematiche del contratto di cui all'art. 1427 c.c., la giurisprudenza ha avuto modo di precisare anche che la vendita di massa di cose future (come i frutti naturali) quando il corrispettivo sia determinato a corpo ha carattere aleatorio e configura "emptio rei speratae", nella quale la vendita è soggetta alla "condicio iuris" che la cosa venga ad esistenza, e non "emptio spei", che ricorre quando il compratore si impegna incondizionatamente a pagare un prezzo determinato al venditore, anche se la cosa o il diritto venduto non vengano mai ad esistenza.
Detto contratto conserva, pertanto, la propria efficacia a prescindere dalla quantità della massa venuta ad esistenza, l'inefficacia potendo soltanto conseguire - a norma dell'art. 1472, comma 2, c.c. - solo nel caso in cui la massa non venga affatto ad esistenza, neppure in scarsa quantità (v. Cass. n. 4094 del 1988).
E' stato, inoltre, affermato (v. Cass. n. 1329 del 1993) che la vendita per un prezzo globale di tutta la frutta ancora pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) della massa che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio ma resta commutativo.
Pertanto, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico del compratore, essendo configurabile la nullità a norma dell'art. 1472, comma 2, c.c. soltanto nel caso in cui la massa non venga affatto ad esistenza.
A titolo di completezza la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, nell'affitto di fondi rustici che ha lo scopo di procurare all'affittuario dietro pagamento di un corrispettivo il godimento del fondo, la detenzione qualificata di questo è componente essenziale del contratto, preordinata ad una duratura gestione produttiva, della quale l'affittuario, in quanto imprenditore, assume il rischio.
Nella vendita di frutti futuri, invece, la detenzione del bene fruttifero interviene in via accessoria ed eventuale, quando sia pattuito che alla raccolta provvederà lo stesso compratore ed è limitata al tempo necessario a separare i frutti e a trasportarli fuori dal fondo (v. Cass. n. 6920 del 1998).
Cassazione civile, Sentenza 30/06/2011, n. 14461
Copyright © - Riproduzione riservata