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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Appalti e lavori pubblici

Aggiudicazione degli appalti pubblici: migliorano i ricorsi

Alberto Rinaldi

Le disposizioni contenute nella novella in commento sono entrate in vigore il 27 aprile 2010 non sono di secondaria importanza.

L'Art. 15 del Decreto in disamina, in particolare, disciplina le norme transitorie, quelle di coordinamento e le abrogazioni espresse, tra cui spicca per incisività, vista la materia, quella del divieto d'inserimento di clausole compromissorie (per devoluzione ad arbitrato) nei contratti pubblici.

A quest'ultima decisione, è il caso di sottolineare, si è arrivati dopo numerose proroghe del divieto, che avevano creato non poche perplessità, in considerazione dell'alternativa ipotizzata ma non realizzata, ossia la creazione di sezioni specializzate in appalti pubblici, presso i Tribunali Civili Ordinari.

Il Decreto che ci occupa va ad integrare e modificare il Codice Appalti, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, sotto vari profili, e, probabilmente, la misura di maggior spicco è quella che inserisce una clausola dilatoria interponente il termine di 35 giorni tra l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto d'appalto, in modo tale da consentire alle imprese soccombenti di ricorrere avanti il TAR competente.

Tale periodo di 35 giorni, oggettivamente di notevole consistenza, è in qualche modo compensato da una previsione di maggior celerità per quanto afferente la definizione della controversia. In particolare, nella risoluzione di liti tra impresa e stazioni appaltanti, un funzionario responsabile, allo scopo incaricato, dovrà esperire un tentativo di conciliazione attraverso l'istituto dell'accordo bonario, che, nei casi di maggior valore della commessa, potrà essere formulato da una Commissione mista (cfr. art. 4, D.Lgs. n. 53 del 2010 e art. 240, D.Lgs. n. 163 del 2006).

Solo dopo il rifiuto sarà possibile adire il TAR, la cui giurisdizione, peraltro, è espressamente estesa (cfr. art. 7, D.Lgs. n. 53 del 2010) anche alla dichiarazione d'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, nonché alle sanzioni alternative.

Tale previsione, è il caso di sottolineare, arriva dopo anni d'incertezze proprio sul riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario ed Amministrativo.

L'art. 8, D.Lgs. n. 53 del 2010, e, pedissequamente, l'art. 245 del Codice Appalti, sanciscono importanti novità sul piano dei termini processuali, andando a dimezzare, in particolare, i giorni per la notificazione (da 30 a 60) dei ricorsi e la proposizione dei motivi aggiunti per atti diversi da quelli impugnati.

Tra le altre previsioni che meritano indubbia segnalazione, quella dell'art. 245-bis del Codice appalti (in recezione dell. Art. 9, D.Lgs. n. 53 del 2010), abilitante il Giudice adito per l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva a disporre l'inefficacia del contratto nelle more stipulato.

Assumono poi notevole rilievo le novità dell'art. 245-quater (art. 11, D.Lgs. n. 53 del 2010), che prevedono come il Giudice adito, in luogo di sancire l'inefficacia, anche parziale, del contratto, possa irrogare sanzioni alternative, a cavallo tra lo 0,5% ed il 5% del valore del contratto, inteso come prezzo d'aggiudicazione, oppure intervenendo con riduzioni della durata del contratto stesso, laddove sia possibile (vedi concessioni), oscillanti dal 10% al 50% della stessa.

Non appare dubbio, alla luce d'una prima lettura, che le norme in disamina appaiano offrire motivi d'interesse ma, come sempre, la conformità della ratio al risultato effettivo, nella specie l'esigenza di coniugare efficienza, trasparenza e speditezza, dovrà essere misurata alla prova dei fatti.

D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (G.U. 12 aprile 2010, n. 84)

08/06/2010
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