L'art. 87, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 non esige – per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile – il permesso di costruire, ma prevede la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso entro novanta giorni dalla presentazione del domanda di autorizzazione.
Ha premesso, in rito, il Collegio di Roma, in riscontro all’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale, che la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato tempestivo perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile, senza, peraltro, che occorra una specifica dichiarazione dell'ufficio ricevente quando dal timbro si evinca sia la data di consegna che la firma dell'ufficiale giudiziario.
Più in particolare, ha poi precisato che, a seguito della celebre sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002, anche la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge: ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario; mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricezione del plico postale che lo contiene. Tale principio, ha ribadito il T.A.R., ha carattere generale e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1, legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.
Tanto assodato in via pregiudiziale al fine di sancire la tempestività del gravame, quanto al merito della vicenda ha statuito il Collegio capitolino, argomentando il suemarginato principio, che l'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non esige – per gli impianti di telefonia mobile – il permesso di costruire, ma prevede la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, conformemente alla ratio sottesa ai criteri di delega contenuti nell'art. 41, L. n. 166 del 2002 e, prima ancora, alle direttive comunitarie oggetto di recepimento: il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, dunque, si costituisce in forza di una D.I.A. ovvero di un silenzio-assenso.
Ha in più sottolineato il T.A.R. di Roma, quanto al contenuto impugnatorio della controversia, che, nel caso in cui si sia formato un silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, per effetto del decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, risulta illegittima l’ordinanza del Dirigente competente di un Comune di sospensione dei lavori emessa successivamente, non solo per l’intervenuta formazione del titolo autorizzatorio, ma anche per violazione del cd. “principio di tipicità” degli atti amministrativi, che esclude che un qualsiasi procedimento possa, al di fuori di espresse previsioni normative, essere sospeso.
(TAR Sentenza 22/07/2010, n. 27906)