Il D.Lgs. n. 85/2010, concernente l'attribuzione a Comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (c.d. federalismo demaniale), è il primo dei decreti attuativi del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 19 della legge 42/2009.
In base al decreto, approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso, lo Stato individua i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di:
•territorialità , sussidiarietà , adeguatezza – I beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l'entità o tipologia del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano l'attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;
•semplificazione - I beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all'art. 58, D.L. n. 112/2008. A tal fine, per assicurare la massima valorizzazione dei beni trasferiti, la deliberazione da parte dell'ente territoriale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni è trasmessa ad un'apposita Conferenza di servizi, cui partecipano il Comune, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione interessati, volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni comunque denominati necessari alla variazione di destinazione urbanistica;
•capacità finanziaria, ossia idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione dei beni;
•correlazione con competenze e funzioni, vale a dire connessione tra le competenze e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene stesso;
•valorizzazione ambientale, realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
•Oggetto dell’attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del demanio marittimo, idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i beni mobili ad essi collegati, con esclusione dei fiumi e dei laghi di ambito sovraregionale (salvo per questi ultimi che vi sia intesa tra le Regioni interessate). Restano esclusi dall’attribuzione anche i beni della Difesa e i beni culturali, la dotazione della Presidenza della Repubblica e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, gli immobili per uso istituzionale dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali.
Ai Comuni, in particolare, sono attribuiti beni immobili non demaniali; l’attribuzione dei beni non demaniali ha luogo sulla base delle richieste degli enti territoriali, che indicano le modalità e i tempi di utilizzo. I beni non richiesti confluiscono in un patrimonio vincolato e sono valorizzati e alienati, sulla base di accordi tra Stato e Regioni o Enti locali, entro 36 mesi.
I beni trasferiti - che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni - possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del Territorio, secondo le rispettive competenze.
Al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, inoltre, i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare. Ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del Territorio, secondo le rispettive competenze.
Con cadenza biennale (art. 7) possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Gli enti territoriali interessati possono individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti nè in precedenti provvedimenti del direttore dell'Agenzia del Demanio: a tali richieste deve essere allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale.
(D.Lgs. 28/05/2010, n. 85, G.U. 11/06/2010, n. 134)