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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Codice della strada

Illegittima la decurtazione dei punti senza la comunicazione dei dati del conducente.

Giampaolo Di Marco

La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che se non vi è la comunicazione dei dati del conducente è possibile irrogare solo la sanzione pecuniaria.

Con la sentenza in commento, la Cassazione chiarisce da un lato un importante aspetto relativo al meccanismo della patente a punti e, dall’altro, ne ribadisce un altro in tema di giurisdizione sui ricorsi avverso gli atti con i quali l’organo accertatore comunica al conducente l’avvenuta decurtazione dei punti dalla patente.

In merito al primo aspetto, la Cassazione ha chiarito che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005, che ha espunto dall’ordinamento l’art. 126 bis c. 2 D.Lgs. 285/92, non è irrogabile la sanzione accessoria della decurtazione dei punti in assenza della comunicazione dei dati del conducente.

Tuttavia, la sentenza, pur esprimendo un principio condivisibile, non chiarisce un aspetto fondamentale del sistema della patente a punti e della sanzione in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente, ossia quid iuris in caso di mancata o inesatta comunicazione o di comunicazione di non conoscere il nome del conducente.

Infatti, sebbene siano state emanate pronunce di legittimità che hanno confermato l’obbligo della comunicazione dei dati, resta da chiarire, con certezza, la sorte della sanzione in caso di comunicazione inesatta o di dichiarazione di non ricordare chi fosse alla guida del veicolo, in quanto numerose sono le sentenze di merito con le quali vengono annullati i verbali ex art. 180 C.d.S. in tali circostanze.

In merito al secondo aspetto, la Cassazione, dopo aver affermato con la sentenza n. 22235/09 che la decurtazione dei punti è anch'essa soggetta al mezzo di impugnazione dell'opposizione in sede giurisdizionale, con la sentenza in commento, ha ribadito quale sia il Giudice competente per l’opposizione, individuandolo nel Giudice Ordinario.

Secondo la Cassazione, la decurtazione dei punti dalla patente e/o la sanzione pecuniaria, costituendo sanzioni amministrative conseguenti alla violazione di norme sulla circolazione stradale, comportano che il contenzioso relativo alla loro applicazione, devono ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis e 205 d.lg. n. 285/92, come confermato anche dall'art. 216, comma 5, d.lg. n. 285/92, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente.

(Cassazione civile Sentenza 12/07/2010, n. 16276)
26/07/2010
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