Solo se l'opera è destinata a dare al costruttore una utilità prolungata, e quindi è di fatto destinata a durare nel tempo, tale manufatto è riconducibile alla nozione di costruzioni e, come tale, necessita di un titolo edilizio.
Capita spesso nello svolgimento dell'attività di controllo del territorio di imbattersi in opere fatiscenti realizzate per i più svariati usi sul territorio. In questi casi ci si domanda spesso se esse richiedano per la loro realizzazione il rilascio di un titolo edilizio. In materia l'art. 3, comma 1, lett. e.5) stabilisce che sono soggetti al rilascio di un permesso a costruire "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee".
La norma in primo luogo individua una serie di manufatti che non possono essere considerati propriamente costruzioni. L'estensione del controllo edilizio dagli edifici veri e propri, menzionati nel primo comma dell'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 come sostituito dall'art. 10, L. 6 agosto 1967, n. 765, ad "ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia" fu opera della L. n. 10 del 1977, che introdusse una nozione allargata di edilizia comprendente ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso la esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento o l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale, estetico o anche funzionale. Quindi non solo ogni cambiamento della situazione edilizia preesistente (creazione di nuove costruzioni, ampliamento, modifiche, ristrutturazioni, opere di urbanizzazione, mutamento di destinazione degli edifici, ecc.) ma anche del suolo inteso in tutti i suoi possibili significati. In secondo luogo la norma introduce un limite alla rilevanza edilizia dei comportamenti di trasformazione del suolo che non si manifestano nella realizzazione di edifici (che sono per loro natura stabili), escludendo dall'ambito di rilevanza le opere che abbiano il carattere della temporaneità, o, come più propriamente si dice, quello della precarietà. Spesso la giurisprudenza desume il limite della precarietà anche dal concetto stesso di trasformazione edilizia nel quale sarebbe insito quello della almeno potenziale durevolezza delle opere (T.A.R. Lazio, 12 aprile 1996, n. 372).
La temporaneità individuata dalla norma, però, non è determinato non già dalla caratteristica di costruzione, bensi' dall'uso realmente precario e temporaneo del manufatto destinato a fini specifici e limitati nel tempo. Si tratta quindi di un concetto di precarietà funzionale, che si desume dalla funzione, temporanea o stabile, che il manufatto riveste.
E' quindi precario e non richiede titolo edilizio il manufatto che è diretto a soddisfare esigenze specifiche e cronologicamente delimitate. Solo se l'opera è destinata a dare al costruttore una utilità prolungata, e quindi è di fatto destinata a durare nel tempo, tale manufatto è riconducibile alla nozione di "costruzioni" e, come tali, necessita di un titolo edilizio ( cfr T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 780; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 27 settembre 2006, n. 2013; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 febbraio 2006, n. 2451). Ne consegue che a nulla rileva, pertanto, che i manufatti non siano stabilmente collegati al suolo e siano facilmente amovibili, dal momento che gli stessi manufatti sono stati destinati ad uso continuativo e durevole nel tempo.
Ugualmente sono irrilevanti le caratteristiche costruttive e al tipo di materiale utilizzato, quando queste sono fatiscenti, come, nel caso in giudizio, una tettoia in struttura metallica e copertura in legno. Tuttavia non vale il contrario. Infatti il fatto che l'opera sia destinata a soddisfare esigenze che non sono meramente temporanee può desumersi anche dalla particolare qualità dell'opera realizzata, costituente una vera e propria costruzione. Ne consegue che nel concetto di trasformazione edilizia soggetta al rilascio di titolo abilitativo edilizio rientrano sicuramente le opere che risultano realizzate con materiali non deperibili col tempo e di non facile rimozione in quanto dalle caratteristiche costruttive, prive del requisito della precarietà si desume chiaramente che tali opere sono dirette a soddisfare esigenze non cronologicamente delimitate.
(Sentenza TAR Toscana 19/04/2010, n. 961)