Nel sistema normativo conseguente alla L. 21 luglio 2000, n. 205, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilita’ della P.A. da attivita’ provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell’interesse legittimo spetta, in linea di principio, al giudice amministrativo, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insista per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione.
E, siccome deve escludersi la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo puo’ essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tal caso osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento.
Il giudice amministrativo rifiuta di esercita la giurisdizione, e la sua decisione, a norma dell’art. 362 cod. proc. civ., comma 1, si presta a cassazione da parte delle Sezioni Unite quale giudice del riparto della giurisdizione, se l’esame del merito della domanda autonoma di risarcimento del danno e’ rifiutato per la ragione che nel termine per cio’ stabilito non sono stati chiesti l’annullamento dell’atto e la conseguente rimozione dei suoi effetti (Cass. S.U. 13 giugno 2006 n. 13659, 23 novembre 2007 n. 24668, 23 dicembre 2008 n. 30254).
Non sembrano d’altra parte condivisibili le obiezioni dei resistenti, i quali sostengono che il Consiglio di Stato non ha provveduto nel merito e che il principio invocato dalla ricorrente e’ applicabile solo nei casi in cui la tutela risarcitoria sia stata richiesta in via autonoma.
Con la decisione impugnata, contrariamente a quanto deducono i controricorrenti, la domanda di risarcimento del danno non e’ stata dichiarata inammissibile ma respinta, nel presupposto che il relativo diritto avrebbe potuto prendere corpo concreto soltanto nel caso di annullamento in sede giurisdizionale dell’atto pretesamente lesivo.
D’altra parte, i precedenti prima citati si riferiscono bensi’ a ipotesi in cui il risarcimento aveva formato oggetto di una richiesta autonoma, ma enunciano principi pertinenti a ogni caso in cui sulla tutela demolitoria non si sia provveduto, non solo se non sia stata affatto richiesta, ma anche se lo sia stata inammissibilmente per ragioni di rito, come nella specie.
L’ulteriore deduzione della società, relativa alla giurisdizione che a suo dire compete al giudice ordinario in materia di risarcimento del danno in forma specifica, e’ preclusa dal giudicato che si e’ formato sulle pronunce del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, non impugnate sul punto, con le quali la controversia e’ stata decisa nel dichiarato presupposto che la sua cognizione fosse riservata al giudice amministrativo.
(Cassazione civile Ordinanza 02/07/2010, n. 15689)