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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Circolazione stradale

Patente di guida, il piano del Ministero per evitare ricorsi

A decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata attribuita alle Direzioni Generali la gestione del contenzioso riguardante, tra l’altro, i provvedimenti di revisione e sospensione della patente ex art. 126 bis del codice della strada. Si è constatato che il più delle volte il ricorso è motivato dalla non definitività  della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata attribuita alle Direzioni Generali (ex SIIT) la gestione del contenzioso riguardante, tra l’altro, i provvedimenti di revisione e sospensione della patente ex art. 126 bis del codice della strada.

Dall’esame delle sentenze in materia nonché dei pareri del Consiglio di Stato sui ricorsi straordinari rimasti invece nella competenza della Direzione Generale, si è constatato che il più delle volte il ricorso è motivato dalla non definitività della contestazione o dalla mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio o ancora da altri motivi di carattere per lo più formale.

Ciò comporta in numerosissimi casi la condanna dell’Amministrazione, oltre che all’annullamento del provvedimento di revisione o sospensione, al pagamento delle spese processuali anche se, come ben noto, la stessa amministrazione è sostanzialmente estranea alle procedure di decurtazione del punteggio, di competenza degli Organi di Polizia.

Allo scopo di contenere quanto più possibile gli esborsi dell’Amministrazione e le condanne per il pagamento delle spese legali il Ministero ha ritenuto necessario intervenire, per quanto di competenza, sia in via preventiva che in sede di redazione delle relazioni di difesa per l’Avvocatura riportando alcune delle principali novità emerse nell’ultimo periodo.

In sintesi, la circolare sottolinea che:

>>> Preso atto che già alcune DGT hanno adottato efficaci misure volte a contenere il contenzioso in materia si ritiene necessario che tutti gli Uffici facciano precedere il provvedimento di revisione della patente per azzeramento del punteggio ex art. 126 bis dalla comunicazione di avvio del procedimento che, seppure ritenuta non obbligatoria dalla giurisprudenza amministrativa, può, per l’esperienza acquisita, svolgere una utile funzione di risoluzione anticipata delle controversie.

>>> Si raccomandano gli Uffici di sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in tutti i casi in cui vengano impugnati dinanzi ai competenti Tar provvedimenti di decurtazione del punteggio, revisione per azzeramento ex art. 126 bis e sospensione per mancata effettuazione degli esami di revisione.

>>> Nessuna documentazione cartacea (verbali, notifica, ordinanze-ingiunzioni, ecc.) relativa alle violazioni contestate è trasmessa all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dagli organi di Polizia. Il Ministero svolge un ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni. Sulla base dei dati inseriti dagli Organi di Polizia viene effettuata la comunicazione agli interessati delle variazioni sulla patente.

>>> Nei casi di impugnativa, isolata o congiunta, della comunicazione dell’Anagrafe dovrà essere eccepito sia il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

>>> Si sottolinea il ruolo meramente acquisitivo dei dati relativi alle violazioni che l’Anagrafe nazionale riveste nelle attività connesse all’introduzione della patente a punti. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente la natura non provvedimentale ma solo informativa della comunicazione di variazione del punteggio effettuata dall’Anagrafe

Trattandosi, come detto, di sola informativa automatizzata appare evidente che la stessa non è soggetta alla disciplina prevista per i provvedimenti amministrativi.

Come precisato dal Consiglio di Stato, IV sez., con sentenza n. 5830/2009 del 28/9/2009, la comunicazione dell’Anagrafe si limita a "veicolare" la segnalazione effettuata, con l’inserimento informatico, dell’organo accertatore.

Come tale essa non può essere ritenuta un provvedimento impugnabile in quanto ciò che rileva ai fini della lesione è la segnalazione degli organi di polizia nei cui confronti va instaurato un eventuale giudizio.

Da quanto sopra esposto ne discende che la spedizione della comunicazione non avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia in relazione alla natura della stessa sia in considerazione del rilevante onere economico per l’erario e quindi per il contribuente che tale mezzo comporterebbe in relazione numero elevato (come detto circa 2,5 milioni/anno) di comunicazione da inviare.

>>> Si ritiene come peraltro suggerito da taluni Uffici, che, anche al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza di annullamento della revisione del Tar, il ricorrente debba essere messo, in via eccezionale, in condizioni di frequentare uno o più corsi di recupero punti ripristinando così la situazione in cui si sarebbe trovato se avesse ricevuto la comunicazione dell’Anagrafe.

>>> Il termine di trenta gg. riferito alla comunicazione all’Anagrafe Nazionale, da parte degli Organi di Polizia dell’avvenuta decurtazione dei punti-patente, è solo ordinatorio; infatti l’inosservanza dello stesso non comporta alcuna decadenza e non rende illegittimo il procedimento sanzionatorio della decurtazione dei punti nei confronti dei conducenti.

Peraltro c’è da aggiungere che il lamentato ritardo non comporta comunque riflessi negativi per i conducenti poiché, il termine di due anni previsti ai fini del ripristino del punteggio iniziale di 20 punti-patente, decorre dalla data dell’ultima commessa infrazione, a nulla rilevando né quella della comunicazione telematica dell’Organo di Polizia all’Anagrafe Nazionale (data acquisizione) relativa alla variazione del punteggio né tantomeno quella della comunicazione agli interessati della suddetta variazione.

>>> I requisiti di idoneità tecnica alla guida, il cui accertamento costituisce compito primario del Ministero, costituiscono presupposto imprescindibile per l’espletamento della attività di guida al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e la tutela dell’incolumità propria e altrui.

La conoscenza delle norme del codice della strada, verificata attraverso l’esame di teoria, è richiesta in ogni momento ai possessori di patente.

Ne discende che, una volta acclarata la mancata conoscenza delle norme del codice della strada per effetto del mancato superamento dell’apposito esame, a tutela del preminente interesse generale della sicurezza stradale e dell’incolumità dei cittadini, questo Ministero non può e non deve consentire l’attività di guida se non venendo meno ai suoi compiti primari. In altri termini l’inidoneità accertata è preminente rispetto a qualsiasi eventuale illegittimità degli atti che hanno portato alla verifica del possesso dei requisiti tecnici.

A parere del Ministero, quindi, l’eventuale annullamento del provvedimento di revisione (o sospensione) non può avere effetti ripristinatori e/o restitutivi della patente di guida essendo comunque obbligatorio un nuovo esame e la relativa idoneità.

(Circolare Ministero dei Trasporti e della navigazione 15/07/2010, n. 60396)
30/07/2010
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