E’ illegittima la dichiarazione di pubblica utilità e, in via derivata, l’attività provvedimentale successiva, assunta in mancanza di valido ed efficace vincolo ablatorio.
Con sentenza 24 giugno 2010, n. 2665, la Sezione III del T.A.R Puglia, ha affermato che il vincolo preordinato all’esproprio, nell’ambito del procedimento unico delineato dal d.p.r. 327/2000, costituisce la fase iniziale del procedimento espropriativo per evidenti ragioni di raccordo con la pianificazione urbanistica, ed è presupposto di legittimità della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deve intervenire in corso di efficacia del vincolo (art 13 c. primo d.p.r. 327/2001). Coerentemente, qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi in via implicita dall’approvazione del progetto definitivo, l’art 17 c. primo d.p.r. 327/2001 ne richiede “l’indicazione degli estremi da cui è sorto il vincolo”.
Il c. terzo dell’art 12 del t.u. espropriazioni introduce invero una ulteriore opzione procedimentale, contemplando il differimento dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità al momento dell’apposizione del vincolo, ove il vincolo stesso non preceda ma segua la dichiarazione di pubblica utilità.
Tale inversione procedimentale, pur tramutando la forza del vincolo da atto presupposto di legittimità a condizione di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità costituisce comunque conferma che l’esistenza di un valido ed efficace vincolo preordinato all’esproprio condiziona la possibilità per l’autorità espropriante di dar legittimo corso al procedimento ablatorio, e dovendo in tal caso la dichiarazione di pubblica utilità farsi carico di indicare che il vincolo sorgerà successivamente e con quali procedure tra quelle previste dagli art 9 e 10 del t.u..
Al di fuori quindi di tale particolare ipotesi, è, pertanto, pacificamente illegittima la dichiarazione di pubblica utilità e in via derivata l’attività provvedimentale successiva assunta in mancanza di valido ed efficace vincolo ablatorio.
(TAR Bari, Sentenza 24/06/2010, n. 2665)