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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Se l’attività è svolta da un avvocato

Amministratori di sostegno con indennità tassata

L'equa indennità liquidata dal giudice tutelare prevista dall'art. 379 c.c., comma 2, ad un amministratore di sostegno ha natura retributiva o di corrispettivo, se l’incarico è svolto da un avvocato. Pertanto tale indennità è inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 TUIR ed è rilevante ai fini IVA.

E’ questa la risposta data dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E del 9 gennaio scorso.

In particolare, è stato affrontato il caso di un avvocato che ricopre anche incarichi di amministratore di sostegno.

Per l'attività in oggetto, i Giudici Tutelari, per un certo periodo, hanno liquidato l'equa indennità prevista dall'art. 379, comma 2, c.c., comprensiva di oneri accessori (rimborso forfetario, CNAP e IVA) e su quell'importo il contribuente ha emesso regolare fattura. Però, successivamente, l'orientamento dei giudici è cambiato e gli stessi non considerano più l'indennità dell'amministratore di sostegno come reddito imponibile.

E’ stato dunque sollevato il problema di come trattare tale indennità dal punto di vista fiscale .

A tale proposito, l’Agenzia ricorda che - ai sensi dell'art. 404 c.c. - la persona che, per effetto di una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596 del 2011, ha affermato che il criterio fondamentale da seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata e che detto criterio lascia al giudice tutelare ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore.

Dall’analisi della normativa l’Agenzia conclude che, se il giudice tutelare sceglie direttamente un avvocato quale amministratore di sostegno, la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenta comunque, sotto il profilo dell'applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale e a tal fine tassato sia ai fini IRPEF che soggetto ad IVA.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/01/2012, n. 2/E)
10/01/2012
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