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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Ai fini della determinazione dell’ISEE

Dall’ICI all’IMU: come si calcola il valore del patrimonio immobiliare?

Allo stato attuale, in attesa dell’emanazione, entro il 31 maggio 2012, del decreto attuativo previsto dall’art. 5 della Manovra (concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), per il calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale di cui al D.Lgs. n. 109/1998 occorre far riferimento al valore degli immobili determinato secondo i criteri di determinazione del valore dei fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI.

La risposta è stata fornita nel corso del question time di ieri.

La base imponibile dell’ICI, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 504/1992, è costituita dal valore risultante - per i fabbricati iscritti in catasto - dal prodotto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e uno dei coefficienti determinati dal D.M. 14 dicembre 1991. Successivamente, il decreto sul federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l’IMU utilizzando, ai fini della determinazione della base imponibile, i vigenti criteri validi per il calcolo dell’ICI. Per effetto delle modifiche successivamente apportate dal D.L. n. 201/2011, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai fini ICI solo per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto e per le aree fabbricabili; per quanto attiene ai fabbricati iscritti in catasto e ai terreni agricoli, i valori sono invece determinati applicando nuovi moltiplicatori rispettivamente alla rendita catastale ed al reddito dominicale rivalutati.

Le innovazioni introdotte sul regime di tassazione degli immobili con il passaggio dall’ICI all’IMU non hanno, tuttavia, ha effetti immediati (i.e. nel corso del 2012) in ordine alla corretta determinazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini del calcolo dell’ISEE: ai sensi della Tabella 1, parte II, D.Lgs. n. 109/1998, infatti, il patrimonio immobiliare è definito «al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda». Non sembrerebbe dunque sussistere alcun dubbio interpretativo fino alla fine del corrente anno sul regime fiscale da adottare ai fini del calcolo dell’indicatore ISEE.

Allo stesso modo non ci sarebbe alcuna disparità di trattamento tra i cittadini, in quanto il regime adottato nei confronti di tutti i cittadini resta quello vigente al 31 dicembre 2011 e le rivalutazioni previste dalla disciplina dell’IMU decorrono dal 2012.

Il problema eventualmente si porrebbe nel 2013, ma prima di quella data interverrà una modifica complessiva della disciplina ISEE con D.P.C.M. da emanarsi entro il 31 maggio 2012.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Interrogazione Camera dei deputati 11/01/2012, n. 5-05885 - Commissione Finanze)
12/01/2012
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