1) Una prima rettifica ha riguardato l’espunzione dal comma 7 dell’art. 2 del D.L. n. 138 della parte che faceva generico riferimento ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria, ai quali non si sarebbe dovuto applicare l’aliquota uniformata del 20%, introdotta, come regola generale, dal precedente comma 6.
L’inserimento di quell’inciso non poteva avere infatti alcun senso ed, anzi, poteva essere foriero di incertezze e confusione, non essendo intendimento del legislatore estendere le fattispecie di applicazione dell’aliquota ridotta del 12,50% a quelle diverse dai proventi dei redditi di capitale di cui all’art. 44 TUIR e dei redditi diversi, da plusvalenza, riconducibili all’art. 67, comma 1, lettera c-ter, dello stesso TUIR, qualora gli strumenti finanziari sottostanti siano quelli ivi indicati (obbligazioni e titoli dello Stato o di altri enti pubblici, quelle emesse dagli Stati inclusi nella white list, titoli di risparmio dell’economia meridionale, piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti).
Con questa rettifica si è evitato che potessero prodursi, in base alla formulazione originaria, ingiustificate estensioni delle categorie di redditi da assoggettare all’aliquota ridotta, risultando eccessivamente generica la formulazione con il riferimento ai redditi di capitale, per altro già ben definita col richiamo dell’art. 44 TUIR. Non riusciva a comprendersi, perciò, a quali altri redditi la norma volesse riferirsi. In particolare, il richiamo dei redditi diversi di natura finanziaria era da considerare troppo vago, mentre il legislatore voleva riferirsi solo alle plusvalenze contemplate nella lettera c-ter del comma 1 dell’art. 67 TUIR.
2) Tra le fattispecie alle quali non si applica la nuova aliquota di ritenuta del 20%, rimanendo così correttamente invariata quella esistente dell’11%, considerata la funzione sociale, è stata ricompresa anche quella prevista dal comma 3, terzo periodo, D.P.R. n. 600/1973, inopportunamente esclusa nella originaria stesura del D.L. n. 138/2011, trattandosi di utili erogati ai fondi pensione dei paesi dell’UE e di quelli degli Stati aderenti allo spazio economico europeo.
3) Nel sostituire il comma 3-bis dell’art. 26, D.P.R. n. 600/1973, ai fini dell’adeguamento al 20% dell’aliquota della ritenuta da applicare sui proventi derivanti da contratti di riporto e da quelli pronti contro termine su titoli e valute, nonché quelli derivanti dal mutuo garantito di titoli, il comma 3 dell’art. 7, D.L. n. 138 cit. non aveva considerato che tali titoli, sottostanti ai contratti, potevano essere anche quelli, come quelli emessi dallo Stato, per i quali l’aliquota invece rimaneva ferma al 12,50%.
La lettera c) del comma 1 dell’art. 95 del decreto ha rimediato a questa lacuna, che aveva indotto finora gli intermediari ad applicare la ritenuta con l’aliquota “ordinaria” del 20% alle operazioni di prestito titoli particolarmente attive in questo periodo, introducendo coerentemente la regola, riportata al comma 7, lettere a) e b), dell’art. 2 del D.L. n. 138/2011, dell’applicabilità ad esse della minore aliquota del 12,50% della ritenuta propria dei proventi dei titoli richiamati (titoli dello Stato o di altri stati compresi nella white list)
4) Con l’abrogazione dell’art. 7, comma 9, D.L. n. 323 del 1996 (convertito con modificazioni dalla legge n. 425/1996), il legislatore ha posto rimedio ad un’omissione precedente, allorché, col D.L. n. 138/2011, con la lettera b) del comma 25, l’art. 2 aveva eliminato i primi quattro commi dell’art. 7 del D.L. 323 menzionato, che prevedeva una maggiorazione della tassazione del 20% sui proventi derivanti dai depositi (di denaro o di titoli diversi dalle azioni) costituiti da persone fisiche e società semplici a garanzia di finanziamenti bancari concessi alle imprese residenti. Non avrebbe avuto quindi alcun senso mantenere nell’ordinamento tributario la disposizione del comma 9 citato, il quale stabiliva il prelievo del 20%, a carico dell’emittente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e frutti similari, maturati fino al momento del rimborso anticipato, qualora abbia luogo entro 18 mesi dall’emissione, dal momento che erano state eliminate le disposizioni (i commi da 1 a 4 dello stesso art. 7) che stabilivano quell’obbligo.
Si è in questo modo attuata una revisione del trattamento fiscale degli interessi passivi dei prestiti obbligazionari emessi da società non quotate, dopo che erano stati riscontrati in passato non pochi abusi nella loro emissione, tendenti ad eseguire arbitraggi fiscali per conseguire la tassazione con l’aliquota del 12,50%, con scadenze originarie superiori a 18 mesi, a cui seguiva un rimborso anticipato, ricordando che per le scadenze inferiori a tale durata andava applicata l’aliquota del 27%. Con l’unificazione delle aliquote al 20% questo arbitraggio non ha più senso e quindi si sono potute cancellare quelle disposizioni che avevano chiaro tenore antielusivo.
Questo nuovo scenario normativo, da cui deriva una razionalizzazione del prelievo sulle rendite finanziarie di fonte obbligazionaria, consente ora alle imprese, soprattutto piccole e medie, di riesaminare programmi di finanziamento alternativo a quello bancario con ricorso ai soci mediante collocazione, di nuovo, di prestiti obbligazionari, ferme restando le limitazioni quantitative sulle condizioni di tasso applicato, pari, al massimo, al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi.
E’ questo, quindi, uno dei casi in cui con un provvedimento si sono conseguiti due obiettivi. Quello di uniformare la tassazione dei rendimenti dei prestiti obbligazionari delle società non quotate a quella delle altre forme di investimento finanziario (razionalizzazione normativa) e quello di ripristinare un sistema di finanziamento delle imprese, soprattutto da parte dei soci, mediante strumenti finanziari adeguati ed una tassazione non discriminatoria, che li aveva finora penalizzati (razionalizzazione finanziaria).
Gli interventi legislativi introdotti con l’art. 95 in commento dimostrano che il fisco può ravvedersi rapidamente e con intelligenza per ricondurre a sistema norme altrimenti disarticolate col rischio di effetti non voluti e distorsivi.
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