In particolare, nel caso di specie veniva contestato il fatto che, commesso il reato di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), non fossero state comminate le pene accessorie di cui all’art. 12, comma 2, il quale importa anche l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo il caso in cui non ricorrano le circostanze di cui all’art. 8, comma 3.
Sebbene tale comma sia stato abrogato dal D.L. n. 138/2011, la circostanza non assume rilievo nel caso di specie, dal momento che la modifica normativa ha effetto con riferimento ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (17 settembre 2011).
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(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 17/01/2012, n. 1376)