Inammissibile la questione di legittimità costituzionale
IRAP, in sospeso la deducibilità dalla base imponibile IRES
La Commissione tributaria provinciale di Prato, con ordinanza depositata il 4 dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui prevede che l'Irap non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Investita della questione, la Corte Costituzionale si è pronunciata con l'ordinanza n. 242 del 5 luglio 2010, depositata il 7 luglio 2010.
(Ordinanza Corte Costituzionale 07/07/2010, n. 242)
04/08/2010