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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Dichiarazioni 2012

L'IVA di gruppo nei modelli 2012

Per i soggetti che, nell’anno 2011, hanno aderito al regime (opzionale) dell’IVA di gruppo, il modello IVA 2012 prevede la compilazione di specifici quadri in cui confluiscono le informazioni riferite al c.d. gruppo IVA. Le dichiarazioni annuali delle società partecipanti all’IVA di gruppo sono presentate in via autonoma entro il termine ordinario del 1° ottobre 2012. La società controllante, nella propria dichiarazioni dei redditi, è inoltre tenuta alla presentazione dei prospetti IVA 26PR e IVA 26LP che contiene il riepilogo della liquidazione di gruppo e quella delle società partecipanti alla procedura.

Il regime IVA di gruppo prevede uno specifico meccanismo di compensazione dei versamenti periodici e dell’eventuale conguaglio IVA di fine anno che viene gestito in termini di versamenti unicamente dalla società controllante, in qualità di soggetto tenuto a determinare l’imposta da versare oppure il credito IVA di gruppo. La procedura per la liquidazione dell’IVA di gruppo, come noto, è disciplinata dall’art. 73, ultimo comma, D.P.R. n. 633/1972 mentre l’attuazione di tale normativa è stata prevista dal successivo D.M. 13 dicembre 1979 ed il relativo regime è in vigore con decorrenza 1° gennaio 1980.

Si rilevano nel seguito i principali aspetti afferenti la compilazione del modello dichiarativo per i soggetti che optano per tale regime.

Modello IVA 2012: profili dichiarativi del regime IVA di gruppo

Le dichiarazioni annuali delle società che partecipano all’IVA di gruppo devono essere presentate in via autonoma entro i termini ordinari stabiliti per la trasmissione della dichiarazione dei redditi. La società controllante, nella propria dichiarazioni dei redditi, è altresì tenuta alla presentazione dei prospetti IVA 26PR e IVA 26LP dove viene riepilogata la liquidazione di gruppo e quella delle società partecipanti alla procedura.

Il prospetto 26PR deve essere altresì presentato in forma cartacea all’ufficio competente di Equitalia unitamente al testé menzionato prospetto IVA 26LP ed alle garanzie per le eccedenze di credito (eventualmente) compensate.

Nel prospetto IVA 26PR del modello IVA 2012, la cui compilazione spetta alla società controllante, sono previsti i seguenti quadri:

• quadro VS, riferito ai dati delle società del gruppo;

• quadro VV, contenente le liquidazioni periodiche di gruppo, la cui compilazione è in linea con quella del quadro VH;

• quadro VW, per la liquidazione dell’imposta annuale di gruppo (assimilabile al quadro VL per le società non aderenti al regime IVA di gruppo);

• quadro VY, nel quale è esposto il debito od il credito IVA del gruppo;

• quadro VZ, concernente le eccedenze detraibili di gruppo relative agli anni precedenti.

Nel quadro VS, in particolare, oltre ai dati delle società partecipanti alla procedura in commento, bisogna indicare le eccedenze di credito dalle stesse trasferite. Tali informazioni devono trovare riscontro nei quadri VK delle dichiarazioni delle rispettive società che riportano le (eventuali) eccedenze di debito o credito derivante dall’annualità IVA di riferimento. Pertanto, anche al fine di evitare incongruenze tra le varie dichiarazioni, è consigliabile che la società controllante verifichi con attenzione i dati che sono inseriti nelle dichiarazioni IVA delle società controllate che accedono al regime IVA di gruppo, per constatarne la correttezza rispetto a quanto indicato nei prospetti 26PR e 26LP.

Nel quadro VV, invece, si riportano le liquidazioni periodiche di gruppo, incluso l’acconto dovuto che trova specifica collocazione nel rigo VV13 dove verrà riportato l’importo dell’acconto dovuto determinato per l’intero gruppo dalla società controllante (cfr. circolare n. 52 del 3 dicembre 1991). La “casella metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto (“1” storico; “2” previsionale; “3” analitico - effettivo.).

Il quadro VW è strutturato per determinare il debito od il credito annuale del gruppo; in particolare nel rigo VW20 dovrà essere indicato l’importo dei rimborsi infrannuali richiesti dalla controllante per l’intero gruppo. Il relativo ammontare va aumentato dell’eventuale importo dei rimborsi infrannuali desunto dal rigo VL20 dei moduli relativi alle società incorporate nel corso del 2011 da parte di società aderente alla liquidazione di gruppo.

I dati inseriti nei quadri dichiarativi predisposti dalla controllante devono essere verificati anche con riferimento a quanto esposto dalle rispettive società aderenti al presente regime. Bisognerà quindi prestare attenzione, ad esempio, ai dati inseriti nei righi VL21 e VL30 delle società aderenti al presente regime dove va indicato, rispettivamente, il totale dei crediti ed il totale dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno.

Nel quadro VY deve essere indicata l’IVA da versare od il credito d’imposta relativo al gruppo. Inoltre, a partire dalla dichiarazione per l’anno 2011, attraverso la compilazione del rigo VY4, l’ente o società controllante procede a chiedere a rimborso il credito emergente dal prospetto riepilogativo del gruppo.

In merito al prospetto IVA 26LP, si evidenzia come all’interno dello stesso dovranno essere evidenziate, per le società che aderiscono al regime in discorso, i risultati delle rispettive liquidazioni periodiche, l’eccedenza di debito o di credito, nonché l’ammontare del debito o del credito trasferito alla controllante ai fini della determinazione dell’acconto del gruppo. Va da sé come le liquidazioni periodiche delle singole società esposte nel prospetto 26LP debbano essere le medesime indicate nei quadri VH delle rispettive dichiarazioni IVA che, come noto, nei righi da VH1 a VH12 riportano i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite, comprese appunto le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo, per l’indicazione dei crediti e/o dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta.

Sotto il profilo meramente compilativo, si rileva che nella parte superiore del modello 26LP devono essere indicati la denominazione sociale ed il codice fiscale dell’ente o società controllante. Lo stesso è suddiviso in 12 riquadri di cui il primo è riservato all’indicazione dei dati della società controllante; qualora le società controllate siano in numero superiore a 11, si utilizzeranno altri prospetti, nei quali dovrà essere tralasciata la compilazione del primo riquadro, riservato alla società controllante, e del riquadro “Allegati al prospetto IVA 26LP/2012”.

Si segnala, infine, che il soggetto controllante, fermo restando la compilazione dei suindicati quadri dichiarativi, deve presentare - qualora necessario in presenza dei relativi presupposti - al Concessionario per la Riscossione competente un prospetto riepilogativo delle liquidazioni del gruppo, allegando anche:

(i) le garanzie prestate dalle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per i rispettivi crediti compensati;

(ii) la garanzia per l’eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata nell’anno.

Sotto tale profilo, è opportuno segnalare che l’art. 6 del D.M. 13 dicembre 1979 prevede espressamente che per le eccedenze di credito compensate con le eccedenze di debito di altre società del gruppo deve essere prestata garanzia nelle forme previste dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

Si rinvia ad un successivo intervento per le modalità applicative di determinazione degli importi che devono formare oggetto di garanzia.

Sullo stesso argomento:

- E.Ribacchi, "", il Quotidiano IPSOA del 24 gennaio 2012;

- "", il Quotidiano IPSOA del 17 gennaio 2012.

Copyright © - Riproduzione riservata

 
25/01/2012
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