Viene meno agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria lo Stato membro che si oppone ai controlli, da parte della Corte dei conti dell’UE, diretti a verificare la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1798/2003 in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per il contrasto delle frodi all’IVA. Lo ha statuito la Corte di giustizia dell’UE con la sentenza depositata il 15 novembre 2011, accogliendo il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro la Repubblica federale di Germania (causa C-539/09).
La Corte ha così riconosciuto che la competenza della magistratura contabile della Comunità, derivante dall’art. 248 del Trattato, non è circoscritta al controllo dei conti e della legittimità e regolarità delle entrate e delle spese comunitarie, ma si estende alla verifica dello stato di attuazione, da parte degli Stati membri, degli scambi di informazione previsti dal regolamento n. 1798/2003 allo scopo di tutelare il gettito IVA, che incide sulle risorse proprie del bilancio comunitario.
Prima di evidenziare alcuni tra i passaggi più significativi della sentenza, è opportuno ricordare che il regolamento n. 1798/2003 è stato abrogato e le relative disposizioni sono state trasfuse nel regolamento UE n. 904/2010 del 7 ottobre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 12 ottobre 2010).
Venendo alla sentenza, la causa per inadempimento era stata promossa dalla Commissione europea in seguito al rifiuto della Repubblica tedesca di sottoporsi ad un’ispezione programmata dalla Corte dei conti UE, che intendeva verificare se essa avesse predisposto le strutture amministrative e organizzative necessarie per la cooperazione amministrativa prevista dal citato regolamento ed esaminare come funzionasse tale cooperazione nel caso di richieste di informazioni formulate dagli altri Stati membri ai sensi dell’art. 5 del regolamento stesso. Tale verifica sarebbe stata effettuata principalmente presso l’ufficio centrale di collegamento (che ciascuno Stato membro istituisce ai sensi del regolamento) e, se necessario, presso altri servizi nazionali coinvolti nella cooperazione amministrativa.
La Germania aveva motivato il proprio rifiuto sostenendo che la competenza dell’organo di audit contabile comunitario fosse limitata, in base all’art. 248 del trattato, al controllo della corretta determinazione da parte degli Stati membri del gettito dell’IVA incassato e all’esattezza dei calcoli effettuati in base a tale gettito per determinare l’importo delle risorse IVA, e che non si estendesse al controllo sulle strutture delle amministrazioni fiscali nazionali e sui procedimenti di riscossione dell’IVA, rientranti a proprio avviso nella competenza esclusiva degli stati membri.
La tesi non è stata però accolta dalla Corte di Giustizia, che, dopo avere illustrato le pertinenti disposizioni del Trattato, ha osservato che il controllo programmato dalla Corte dei conti dell’UE mirava a sincerarsi che le strutture e le procedure di cooperazione amministrativa previste dal regolamento n. 1798/2003 in materia di IVA fossero state predisposte e funzionassero regolarmente.
Ciò premesso, la sentenza ammette che, in base alle disposizioni sulle c.d. “risorse proprie” del bilancio comunitario, il gettito IVA, effettivamente, rimane per la maggior parte un’entrata fiscale nazionale iscritta nel bilancio degli Stati membri, mentre solo un’esigua percentuale affluisce al bilancio comunitario a titolo di risorse proprie. Il calcolo dell’importo delle risorse IVA, aggiunge la Corte, non consiste in una mera percentuale del gettito dell’imposta effettivamente riscosso, poiché è influenzato da una serie di fattori correttivi.
Nondimeno, la Corte osserva che il sistema delle risorse proprie predisposto in base al Trattato è finalizzato, quanto alle risorse IVA, ad istituire un obbligo a carico degli Stati membri di mettere a disposizione della Comunità una parte delle somme che essi riscuotono a titolo di IVA, per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione del gettito tributario secondo le regole armonizzate e la messa a disposizione del bilancio comunitario delle corrispondenti risorse IVA, perché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo si traduce potenzialmente in una riduzione delle seconde.
A questo riguardo, la Corte ricorda di avere già statuito che quando uno Stato membro ha omesso di assoggettare ad IVA una tipologia di operazioni in violazione delle disposizioni di armonizzazione della Sesta direttiva del 1977 (ora direttiva n. 2006/112/CE), questa violazione può comportare anche un inadempimento dell’obbligo di mettere a disposizione della Commissione, a titolo di risorse IVA, gli importi corrispondenti all’imposta che tale Stato avrebbe dovuto prelevare su dette operazioni. Ricorda, inoltre, di avere statuito (nella sentenza di condanna dell’Italia per i condoni fiscali del 2002) che gli Stati membri hanno l’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità.
Da ciò discende che i meccanismi di cooperazione previsti del regolamento n. 1798/2003, avendo il fine di contrastare la frode e l’evasione dell’IVA, sono idonei ad esercitare un’influenza diretta e sostanziale sull’effettiva riscossione del gettito dell’imposta e sulla messa a disposizione del bilancio comunitario delle risorse IVA.
Pertanto, conclude la sentenza, la Repubblica federale di Germania, essendosi opposta all’esecuzione, da parte della Corte dei conti UE, dei controlli sulla cooperazione amministrativa nel contesto del sistema di scambio di informazioni VIES di cui al citato regolamento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base all’art. 248 del Trattato.
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(Sentenza Corte Giust. CE 15/11/2011)