La CTP di Bari ha accolto il ricorso presentato da una contribuente, alla quale era stato notificato un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973 con il quale era stato rideterminato, in via sintetica, il reddito di lavoro autonomo da questa dichiarato.
Infatti, l’Ufficio aveva ritenuto il reddito non credibile, in quanto espressione di un comportamento antieconomico, sia in considerazione dell’anzianità della professione legale esercitata sia dell’ingente spesa sostenuta per l’acquisto di un immobile e per la locazioni di un altro nel quale svolgeva l’attività professionale.
La ricorrente aveva provato, senza essere smentita dall’Ufficio, di aver intrapreso la professione legale solo due anni prima della data di conseguimento del reddito in oggetto, evidenziando come il comportamento assunto dalla medesima non poteva pertanto considerarsi antieconomico né presuntivo di evasione di reddito.
Infatti, l’esiguità dei compensi percepiti e l’incidenza delle spese sostenute appaiono assolutamente compatibili con l’avviamento dell’attività professionale, il quale rappresenta un investimento di lungo periodo con ritorni economici soddisfacenti, dopo provata esperienza e accaparramento di adeguata clientela da parte della professionista stessa.
A cura della Redazione
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(Sentenza Commissione tributaria provinciale BARI 25/07/2011, n. 123)