La proroga è stata prevista dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216: in particolare, l’art. 29, comma 8, del decreto, attualmente in corso di conversione, ha previsto che - in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità - rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012.
Per la presentazione della domanda possono essere utilizzati i modelli A, B e C, già approvati con decreto 14 settembre 2011 (in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011), tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.
L’Agenzia del Territorio ha reso disponibile nel proprio sito internet un’applicazione che consente la compilazione e la stampa della domanda con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.
La presentazione - ricorda ancora l’Agenzia del Territorio - può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Sullo stesso argomento:
- G.Ielo, “”, il Quotidiano IPSOA del 30 settembre 2011;
- "", il Quotidiano IPSOA del 29 settembre 2011;
- L.Scappini, "", il Quotidiano IPSOA del 28 settembre 2011;
- M.Bagnoli, “”, il Quotidiano IPSOA del 26 settembre 2011;
- "", il Quotidiano IPSOA del 23 settembre 2011;
- "", il Quotidiano IPSOA del 22 settembre 2011;
- G.Cascardo, "", il Quotidiano IPSOA del 8 luglio 2011.
A cura della Redazione
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