Il D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) ha reso permanente la detrazione IRPEF del 36% relativa alle opere di ristrutturazione degli immobili.
La possibilità di considerare in detrazione i predetti oneri non costituisce più una misura straordinaria. La disposizione è stata resa permanente tramite l’inserimento dell’art. 16-bis nel corpo del TUIR con effetto dal 1° gennaio 2012.
Tuttavia, l’intervento normativo ha determinato l’introduzione di una serie di novità e tra queste è stato previsto ancora un cambio di regime concernente il “trasferimento” della detrazione.
La fattispecie riguarda l’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori le cui spese sono ammesse in detrazione, laddove tale diritto, che consente un risparmio d’imposta del 36%, e non ancora completamente esaurito, venga trasferito per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente dell’unità immobiliare.
Inoltre, un’ulteriore ipotesi di trasferimento del beneficio fiscale riguarda l’erede che conserva la detenzione diretta e materiale dell’unità immobiliare.
Si tratta della terza modifica di regime in pochi mesi e gli operatori si troveranno in difficoltà per comprendere quali siano gli effetti fiscali dei diversi interventi normativi che si sono alternati in rapida successione.
Secondo la disciplina originaria (cioè in base all’art. 1, comma 7, legge n. 449/1997), le detrazioni non utilizzate dal venditore o dal precedente proprietario spettavano per i rimanenti periodi d’imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In buona sostanza, si verificava un trasferimento automatico senza eccezioni e senza necessità di fornire alcuna dichiarazione all’interno dell’atto di compravendita. La previsione non era derogabile e se, ad esempio, il venditore aveva già fruito della detrazione per i primi tre periodi d’imposta (rispetto ai 10 anni totali previsti dalla legge per la suddivisione del beneficio), l’acquirente aveva diritto a beneficiare della riduzione dell’IRPEF per i 7 periodi d’imposta residui.
A seguito di una prima modifica normativa disposta dal D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto), “le detrazioni […] possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi d’imposta […] all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
A seguito della modifica normativa in rassegna si ritiene, laddove il contratto di compravendita dell’immobile non fornisca alcuna indicazione specifica, che il diritto a beneficiare delle detrazioni residue continui a permanere in capo al venditore. L’interpretazione si desume dalla lettera della disposizione la quale prevede che “le detrazioni […] possono essere trasferite”.
In sostanza il trasferimento rappresenta una mera facoltà il cui mancato esercizio dà luogo alla “conservazione” delle quote residue in capo al venditore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il cedente intenda trasferire il beneficio fiscale sarà necessario rendere apposita dichiarazione nell’atto di compravendita.
Tuttavia, la disciplina ora illustrata ha avuto una durata estremamente breve trovando applicazione solo per gli atti stipulati dal 17 settembre 2011, cioè dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 che ha reso definitivo, con modificazioni il D.L. n. 138/2011.
L’ultimo intervento del legislatore, avvenuto con la Manovra Monti (D.L. n. 201/2011), pur mantenendo ferma la possibilità di negoziare il trasferimento della detrazione ha completamente rovesciato l’impostazione. Infatti, per gli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, se nell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare non viene fornita alcuna specifica indicazione la detrazione si trasferisce automaticamente all’acquirente. Tuttavia, rispetto alla formulazione originaria della norma (legge n. 449/1997), il venditore può trattenere per sé la detrazione. In questo caso è necessario effettuarne esplicita menzione nel rogito. Pertanto il “silenzio” dell’atto di compravendita vale il trasferimento della detrazione all’acquirente.
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