L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto.
Con le seguenti disposizioni vengono apportate alla disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alcune modifiche volte a:
1) tener conto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto che per poter sottoporre all'autorita' giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato un ricorso all'ABF;
2) recepire alcune indicazioni emerse dalla prima fase applicativa dell'ABF, operativo da ottobre 2009.
Le modifiche sono state sottoposte a una fase di consultazione pubblica, che si e' conclusa il 12 settembre 2011.
Le disposizioni sostituiscono integralmente quelle emanate con il provvedimento del 18 giugno 2009, recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari".
Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione della previsione secondo cui "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009" (Sez. I, par. 4), che decorrera' dal 1° luglio 2012.
A cura della Redazione
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(Comunicato Banca d'Italia 19/12/2011, G.U. 19/12/2011, n. 294)