Le due circolari in parola sono state diramate dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Rifiuti a distanza di pochi giorni l’una dall’altra e presentano degli aspetti di interesse pratico per gli operatori che svolgono la loro attività nell’ambito del settore della gestione dei rifiuti, come si può evincere dalla descrizione dei loro contenuti che di seguito si propone.
Circolare n. 1147 del 28/09/2011, Diritti annui per le categorie 2 e 3
La Circolare Prot. n. 1147/ALBO/PRES del 28 settembre 2011 è volta ad integrare la Circolare n. 240 del 9 febbraio 2011, che a sua volta era stata emanata per chiarire gli aspetti applicativi delle disposizioni della riforma operata dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 in materia di rifiuti.
In particolare, la Circolare Prot. n. 240/ALBO/PRES del 9 febbraio 2011, in considerazione del fatto che l’art. 212 del D.Lgs. 152/06 (come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 205/10), non prevede più la specifica procedura d’iscrizione per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero svolte ai sensi dell’art. 216, D.Lgs. n. 152/06 - procedura che era stata inquadrata nelle categorie 2 e 3 dal D.M. n. 406/98 – aveva disposto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni, non fosse più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie e che, invece, in sede di rinnovo, ci si dovesse iscrivere nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare.
Ora la Circolare Prot. n. 1147/ALBO/PRES del 28 settembre 2011 – ad integrazione del punto C della Circolare n. 240/ALBO/PRES – ha precisato che:
1) le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 2 e 3 che in sede di rinnovo hanno già provveduto a versare i diritti d’iscrizione non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità, rimanendo salva la necessità di versare l’integrazione dell’importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte;
2) è ritenuta valida la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, della delibera 27 settembre 2000, n.4 [Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del D.M. 28 aprile 1998, n. 406]. Tale dichiarazione deve essere integrata con la descrizione specifica dei codici EER terminanti con le cifre 99 qualora presenti nelle richieste tipologie di cui agli allegati al D.M. 5 febbraio 1998.
Circolare n. 1151 del 30/09/2011, Adeguamento fideiussioni categoria 8
La Circolare Prot. n. 1151/ALBO/PRES del 30 settembre 2011, riguarda l'applicazione del D.M. 20 giugno 2011 che ha definito le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8).
Il documento di prassi rappresenta la risposta alle domande di chiarimento pervenute al Comitato nazionale.
Pertanto, dopo aver precisato in via preliminare che l’entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011 coincide con la data di pubblicazione sulla G.U. (22 settembre 2011), il Comitato nazionale, ha chiarito che:
1) restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi di cui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999, alla data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali e provinciali;
2) le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno 2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3) le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione normativa del sito dell’Albo Nazionale Gestori ambientali.
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