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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Circolare interpretativa

Antiriciclaggio, chiarimenti del MEF sui procedimenti sanzionatori

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito, con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, alcuni chiarimenti relativi alle disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori relativi all’antiriciclaggio.

Preliminarmente viene ricordato che l’art. 2, comma 4 – bis, del D.L. n. 138/2011 prevede, con decorrenza dal 1° settembre 2011, l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 58 del D.Lgs n. 231/2007 attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze.

Successivamente il paragrafo 2 del documento di prassi in rassegna ha rilevato come l’ammontare delle sanzioni effettivamente irrogabili si ponga in diretta relazione con riferimento alla data in cui risulta commessa la violazione.

Pertanto per le infrazioni commesse fino al 15 giugno 2010 non risulta applicabile la sanzione minima di 3.000 euro introdotta, successivamente, dall’art. 20, comma 2, lett. b) del D.L. n. 78/2010.

Per le violazioni conosciute dalle autorità per effetto dell’obbligo di segnalazione delle irregolarità a cura degli intermediari finanziari e di altre categoria di professionisti il termine per notificare all’autore della violazione la contestazione è solitamente di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione completa.

Il predetto termine trova applicazione qualora il soggetto tenuto alla segnalazione abbia riportato tutti i dati anagrafici della persona fisica o giuridica in modo corretto e prodotto la copia del titolo irregolare. Conseguentemente se i predetti dati risultano incompleti o illeggibili, è consentita l’interruzione del termine di 90 giorni al fine di richiedere ulteriori elementi al soggetto segnalante.

Dopo l’acquisizione dei dati mancanti i termini entro cui notificare la contestazione si riaprono. La circolare in rassegna pone l’esempio dell’emissione di un assegno oltre la soglia di 1.000 euro senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità.

In questo caso è possibile richiedere alla banca della controparte i dati del traente/beneficiario. Infatti, sia il traente che il beneficiario sono responsabili della negoziazione di un assegno senza l’apposizione della clausola di non trasferibilità.

Per ciò che attiene alla fase istruttoria, dopo l’avvenuta contestazione a cura del Ministero o della Guardia di Finanza il soggetto interessato può inviare, entro 30 giorni dalla notifica una memoria difensiva. Tuttavia in passato tale termine è stato frequentemente dilatato al fine di consentire alla parte una piena difesa e/o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente.

Successivamente, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari, si procede a decretare la sanzione o il proscioglimento nel merito o l’archiviazione nell’ipotesi, ad esempio, di decadenza/prescrizione.

La notifica del provvedimento sanzionatorio deve essere effettuata entro cinque anni (cfr L. n. 689/81) dall’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni.

Una volta notificato il decreto, in mancanza della presentazione del ricorso, deve essere inoltrata una lettera di sollecito di pagamento prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo tramite Equitalia.

A tal proposito la circolare ricorda che il procedimento della riscossione segue le vigenti disposizioni di legge applicabili ai crediti erariali. Avverso il decreto sanzionatorio è ammesso il ricorso in opposizione.

Il Tribunale competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine è di 30 giorni dalla notificazione dal decreto, ovvero 60 giorni se il soggetto interessato è residente all’estero. Il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato.

L’opposizione non determina la sospensione del decreto impugnato salvo il caso in cui il giudice, ricorrendo gravi motivi non disponga diversamente.

La sentenza sfavorevole può essere impugnata dalla parte soccombente entro sei mesi dalla data di deposito. Trova applicazione la sospensione dei termini processuali di 45 giorni per il periodo estivo. Il termine di impugnativa si riduce a 30 giorni laddove la sentenza venga notificata. Dal secondo grado in avanti la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all’Avvocatura dello Stato.

Sullo stesso argomento:

- N. Forte: "", il Quotidiano IPSOA del 18/1/2012.

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19/01/2012
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