Si tratta di: Australia, Brasile, Canada, Hong Kong, India, Giappone, Corea del Sud, Messico, Russia, Singapore, Svizzera, Sud Africa, USA, con l’aggiunta dei territori d’oltremare francesi: Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint Pierre e Miquelon, e Wallis e Futuna, e delle ex Antille Olandesi: Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, e Saba.
La nuova lista sostituisce quella portata dal decreto del 12 agosto 2008 e, come la precedente, è redatta tenendo conto del Common Understanding intercorso fra gli Stati membri nella sede del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo istituito presso la Commissione Europea.
Come noto, la direttiva non conferisce alla Commissione Europea il potere di redigere la lista dei paesi equivalenti, che rimane di competenza dei singoli Stati membri, ma favorisce l’armonizzazione tramite lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e nei confronti della Commissione.
In Italia, la delega è conferita dall’art.25 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n.231 al MEF.
Nell’avvalersi del proprio potere il ministero ha conservato una propria autonomia di valutazione e non si è attenuto strettamente alle risultanze dei lavori del Comitato.
In effetti, a dispetto dell’esigenza di assicurare uniformità su scala europea, nella lista italiana non sono state incluse le dipendenze della Corona inglese: Jersey, Guernsey, Isola di Man, le quali, secondo il Comitato, dovrebbero essere considerate equivalenti.
Per il resto, appare che le autorità italiane si siano attenute ai criteri valutativi concordati dal Comitato e fondati essenzialmente sulla conformità dei regimi antiriciclaggio dei paesi terzi agli standard GAFI e segnatamente sulle Raccomandazioni 1, 4, 5, 10, 13, 17, 23, 29, 30 and 40, e sulle Raccomandazioni Speciali II e IV.
A questo fine assumono rilevanza cruciale i rapporti di valutazione reciproca (MER, Mutual Evaluation Report) periodicamente redatti da GAFI sull’implementazione delle Raccomandazioni mediante la disciplina interna.
E’ evidente che le numerose difformità rispetto alle Raccomandazioni GAFI, emerse nella legislazione interna della Nuova Zelanda (MER 2009) e dell’Argentina (MER 2010), sono alla base dell’espunzione di questi due paesi dalla lista. Al contrario, la migliorata conformità delle legislazioni di Corea del Sud (MER 2009) e India (MER 2010) ha giustificato il loro inserimento.
Il fatto che alcuni paesi o territori extracomunitari siano inclusi nella lista assume rilievo per i destinatari italiani della legge antiriciclaggio, e per le autorità stesse, perché sono numerose le disposizioni che, direttamente o indirettamente, richiamano la lista stessa:
- L’art.25 della legge antiriciclaggio che consente di applicare gli obblighi semplificati di verifica della clientela nei confronti degli enti creditizi e finanziari dei paesi equivalenti;
- L’art.30 che consente di fare affidamento sull’assolvimento degli obblighi di verifica della clientela effettuato da banche dei paesi equivalenti e da succursali di intermediari situate in paesi equivalenti;
- L’art.46 che consente la comunicazione dell’avvenuta segnalazione di operazioni sospette fra intermediari appartenenti al medesimo gruppo, situati in paesi equivalenti;
- L’art.28, comma 7-ter che prevede la redazione da parte del MEF di una black-list di paesi i cui enti residenti incontreranno severe limitazioni, al verificarsi di certe condizioni, nei rapporti con gli intermediari e i professionisti italiani;
- Il Provvedimento della Banca d’Italia del 24/08/2010 il quale definisce “a rischio”, fra gli altri, i paesi non inclusi nella lista; tali paesi debbono pertanto essere considerati dagli intermediari ai fini della valutazione sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per la segnalazione delle operazioni sospette;
- Il Decreto 16 aprile 2010 del Ministero della giustizia, avente le stesse finalità.
Con riferimento agli artt. 25, 30 e 46, va notato che nel sistema della direttiva gli intermediari hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di applicare procedure semplificate o di adottare regole specifiche.
Inoltre, la presenza di un paese nella lista degli equivalenti non esonera i destinatari dall’applicazione di misure di verifica rafforzata in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
In Italia, la formulazione dell’art.30 dà luogo a una situazione un po’ diversa da quella immaginata dal legislatore europeo. Gli obblighi di verifica si considerano infatti comunque assolti in presenza della c.d. “idonea attestazione”, resto fossile dell’identificazione a distanza contemplata dalla precedente legge.
L’idonea attestazione supera quindi l’obbligo di trasmissione delle informazioni previsto dall’art.34 e, sul piano testuale, sembra addirittura superare la regola generale del 1°comma dell’art.28.
L’art.30 appare una delle componenti meno riuscite della disciplina antiriciclaggio italiana. Altrettanto ostiche sono le definizioni dei paesi “cattivi” contenute nell’art.28, comma 7-ter e, con diverse sfumature, nel Provvedimento della Banca d’Italia del 24/08/2010.
La prima è un problema per gli uffici del ministero incaricati di redigere la black-list, i quali infatti tardano nel provvedere.
La seconda lo è, per gli intermediari, a causa delle mancata emanazione della prima, poiché il provvedimento della Banca - entrato in vigore immediatamente, senza necessità di disposizioni attuative – obbliga a considerare “a rischio” :
a. i paesi non inclusi nella lista del MEF, e, in ogni caso,
b. quelli indicati da organismi internazionali competenti (ad es. GAFI, OCSE) come esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero non cooperativi nello scambio di informazioni anche in materia fiscale; In altre parole, la Banca ha fatto carico agli intermediari di anticipare i contenuti della black-list ricostruendosela da soli, ma senza poter disporre dei mezzi, né, nella generalità dei casi, delle competenze degli uffici del MEF.
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