In particolare, l’istante aveva chiesto all’Agenzia delle entrate di:
- riesaminare l’interpretazione resa nella risoluzione n. 26/E ( vedi B. Biancaniello , il Quotidiano IPSOA dell' 8 marzo 2011) per affermare che l’assegnazione di azioni proprie non costituisce in ogni caso utile per i soci assegnatari;
- precisare che l’ammontare della riserva azioni proprie da imputare a capitale sociale è costituito esclusivamente dalla quota della stessa corrispondente al valore nominale delle azioni proprie acquistate e successivamente assegnate.
Sulla prima questione, l’Agenzia delle entrate ribadisce che, in ipotesi di assegnazione di azioni proprie acquistate sopra la pari, la quota di riserva (azioni proprie) impiegata per “finanziare” l’aumento gratuito di capitale è pari al valore nominale del capitale che le azioni assegnate rappresentano.
L’eccedenza costituisce, infatti, una mera posta di rettifica che trova la sua ragion d’essere nell’iscrizione delle azioni proprie nell’attivo di bilancio ad un costo di acquisto superiore al loro valore nominale.
Ne deriva che, in caso di successiva riduzione del capitale da parte della Società, tale riduzione dovrà essere imputata con precedenza alla quota parte di capitale derivante da passaggi di riserve di utili a capitale determinando, pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 6, del TUIR, una distribuzione di dividendi per la quota parte di utili (o riserve di utili) in esso precedentemente incorporate.
Riguardo, invece, alla seconda questione, relativa all’affermazione contenuta nella risoluzione n. 26/E secondo cui l’eventuale eccedenza degli utili che non trova capienza nel capitale sociale configura l’ipotesi di distribuzione di dividendi, ora l’Agenzia delle entrate precisa che detta eccedenza emerge nell’ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in essere dalla Società in epoca antecedente, sia già costituito in tutto o in parte da utili pregressi.
A cura della Redazione
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(Risoluzione Agenzia delle Entrate 07/02/2012, n. 12/E)