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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Credito d'imposta per nuove assunzioni

Bonus occupazione: dal 1° febbraio la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Dal 1° febbraio i datori di lavoro che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, anche parziale, del credito d’imposta per le nuove assunzioni, devono inviare la comunicazione annuale rendicontativa.

Situazione passata introduttiva del credito d’imposta

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) furono introdotte misure dirette allo sviluppo dell’occupazione in alcune aree svantaggiate.

Il credito d’imposta è da utilizzare solo ed esclusivamente in compensazione, per chi ha assunto, nel 2008, nuovi dipendenti a tempo indeterminato, anche in part-time, incrementando così la base occupazionale (articolo 2, commi da 539 a 547, legge 244/2007).

Il credito ammonta ad un massimo di € 333 mensili per ciascun nuovo lavoratore - aumentato a €416 per ogni lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”, contenuta nel regolamento Ce 2204/2002,- ed è destinato a imprese e professionisti che hanno contribuito, con le assunzioni, alla diminuzione della disoccupazione in alcune aree particolarmente depresse del Sud del Paese.

Questa agevolazione risulta valida per 3 anni, 2008, 2009 e 2010, ma a condizione che i beneficiari dopo aver presentato l’istanza iniziale di attribuzione abbiano ottenuto il benestare, anche parziale, presentino all’Agenzia delle Entrate una comunicazione a testimonianza del mantenimento del livello occupazionale, pena la decadenza del beneficio.

L’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 marzo 2008 stabilisce che la presentazione della comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito prenotata e relativa all’anno nel quale la comunicazione deve essere trasmessa.

Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d’imposta, a partire dall’anno in cui la comunicazione deve essere trasmessa.

Situazione attuale

L’agevolazione è valida per gli anni 2008, 2009 e 2010 a condizione che i soggetti che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza presentino all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione pena la decadenza dal diritto al credito d’imposta.

La comunicazione serve ad attestare che su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta superiore al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007.

Il beneficiario decade, altresì, dall’agevolazione se il numero complessivo dei lavoratori mediamente occupati in ciascuno degli anni interessati risulti pari o inferiore alla media del periodo di riferimento (1° gennaio 2007- 31 dicembre 2007).

La decadenza in tale ipotesi opera a partire dall’anno successivo a quello della verifica annuale del livello occupazionale, producendo pertanto gli stessi effetti del mancato invio della comunicazione.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 dai soggetti che hanno trasmesso all’Agenzia delle entrate l’istanza di attribuzione del credito d’imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, utilizzando l’apposito modello (mod. IAL) approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2008, e ne hanno ottenuto l’accoglimento, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e/o 2010.

Deve essere presentata un’unica comunicazione in ciascuno dei predetti anni, anche nel caso in cui siano state trasmesse e accolte, totalmente o parzialmente, più istanze di attribuzione del credito d’imposta.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il beneficiario invii più comunicazioni, sarà ritenuta valida solo l’ultima comunicazione trasmessa.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito , nei termini di seguito indicati: -nell’anno 2009, a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio, in quanto il 1° febbraio cade di domenica, alle ore 24:00 del 31 marzo 2009; - negli anni 2010 e 2011, a partire dalle ore 10:00 del 1° febbraio alle ore 24:00 del 31 marzo di ciascuno dei predetti anni.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per l’invio della comunicazione è reperibile in formato elettronico nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

 
28/01/2010
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