Il programma di liquidazione è un atto tipico della procedura fallimentare a formazione progressiva, la cui iniziativa è rimessa al curatore in via esclusiva e, per il cui perfezionamento è richiesto il consenso del comitato dei creditori.
Il curatore è, pertanto, direttamente responsabile del compimento degli atti di liquidazione previsti nel programma, la cui predisposizione deve avvenire entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario (art. 104-ter, comma 1, l. f.).
A seguito della sua approvazione, il programma costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare; da ciò si ricava che lo stesso non rappresenta soltanto un documento di natura programmatica, bensì rappresenta uno strumento vincolante per la successiva attività di liquidazione del curatore, che è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione ivi previsti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
Nel documento di studio in esame, il CNDCEC evidenzia come il programma di liquidazione - dovendo prevedere i singoli atti in cui si articola la stessa, la loro tempistica e le relative modalità di attuazione - non può essere redatto in modo sommario, ma deve essere analitico e completo. Infatti, l’esecuzione degli atti di liquidazione previsti nel programma approvato deve essere autorizzata dal giudice delegato, il quale, per autorizzare il compimento degli stessi, deve verificarne la conformità dei medesimi con quanto previsto nel programma.
Di conseguenza, se nel programma di liquidazione l’atto non è descritto analiticamente o se esso non viene previsto affatto, non può essere autorizzato dal giudice delegato e quindi ne è precluso il compimento.
Con riferimento alla finalità del programma di liquidazione, il CNDCE precisa che essa è quella di far conoscere ai creditori, al giudice delegato e al tribunale i presumibili risultati della liquidazione fallimentare in termini temporali e di soddisfacimento dei creditori, nonché di assicurare la trasparenza delle operazioni di liquidazione dell’attivo.
Altra funzione del programma di liquidazione rilevante è quella che svolge in presenza di proposte di concordato fallimentare, in quanto se il programma è approvato ed è completo ed analitico, in esso trovano concreta illustrazione i prevedibili risultati della liquidazione fallimentare ad opera della curatela e del comitato dei creditori, per cui ogni proposta di concordato fallimentare che venga presentata dovrà necessariamente confrontarsi con la programmata liquidazione fallimentare, facendo rilevare - e dimostrando - come il concordato proposto sia maggiormente conveniente per i creditori rispetto al prosieguo del fallimento, in termini di tempi e percentuali di riparto ai creditori, anche sotto il profilo della sicurezza dei risultati proposti.
Il CNDCEC illustra, infine, il contenuto e le modalità di esecuzione del programma di liquidazione.
A cura della Redazione
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