Il supplemento ordinario n. 184 alla G.u. (Serie generale – n. 181) recante la data del 5 agosto scorso riporta l’elenco degli enti cooperativi radiati dall’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2010, suddiviso per denominazione sociale, sede, Associazione nazionale di adesione, numero di iscrizione all’Albo. Degli elenchi della radiazione ne esistono diverse releases precedenti (ad esempio la G.u. del 15.9.2009 registrava già oltre 2000 enti cancellati; la G.u. del 26.3.2010 ne riportava un altro elenco...).
Al di là dei dati statistici (rispetto alle preesistenti degli enti ne sarebbero stati cancellati circa il 40%), che possono essere interessanti per la classificazione dei luoghi dove avevano sede le cooperative radiate, o quella delle Centrali cooperative di appartenenza (ma ve ne sono parecchie non affiliate ad alcuna Associazione nazionale), quello che rende interessante l’argomento è il numero totale di tali enti mutualistici (si tratta di 127 pagine della G.u.), che si aggirerebbe attorno a 2600. Il totale è veramente importante ma non deve suscitare meraviglia, considerando che, in passato, qualche Centrale con astuzia e per apparire più “corposa” di quanto non fosse effettivamente la sua consistenza, inseriva nel numero delle associate anche quelle che da tempo di fatto non funzionavano. Il legislatore ne aveva nutrito sospetto e, con la “riforma Vietti” del Codice civile, aveva inserito l’art. 2545-septiedecies, riferito – tuttavia – alla generalità delle cooperative e non solo quelle edilizie.
Vi si prevede che “L’autorità di vigilanza [cioè il Ministero] con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione”. In quanto al perseguimento degli scopi mutualistici è pacifico che, trattandosi in sostanza di cooperative o consorzi di cooperative spuri, questi non hanno diritto di appartenenza al mondo della cooperazione che si prefigge tale obiettivi. Per le cooperative edilizie di abitazione lo scopo (da non confondere con l’oggetto sociale, che ne è la spiegazione nei dettagli) è in sostanza uno: quello di procurare alloggi ai soci, da assegnare “a proprietà divisa” o “a proprietà indivisa”.
Circa l’impossibilità di pervenire allo scopo sociale, per le cooperative edilizie il discorso si complica un po’ rispetto ad altre categorie della cooperazione mutualistica. Può essere giudicata incapace di raggiungerlo se è in attesa da anni dell’assegnazione di un terreno da parte di un ente pubblico? Evidentemente anche in questo caso la cooperativa funziona, se ha anche la platea sociale sufficiente per concorrere all’assegnazione dell’area e per la costruzione di un complesso adeguato sia alla superficie di cui si attende la concessione che alle richieste dei soci.
Con riferimento al mancato deposito per due anni consecutivi del bilancio di esercizio non esistono scuse di sorta e si dovrebbe procedere alla radiazione tout court. Altro discorso riguarda, invece, il compimento di atti di gestione: è stato, in tal caso, precisato che comunque una “gestione ordinaria”, con formale adempimento degli obblighi civilistico-fiscali, deve ritenersi come compimento di atti di gestione.
La cooperativa edilizia è, in tal senso, molto diversa – ad esempio – da una cooperativa di consumo, che dovrebbe sempre dimostrare una gestione continua a vantaggio dei soci. Le edilizie sono tenute, comunque, a comunicare annualmente alla Direzione ministeriale di competenza uno schema al fine di documentare l’attività svolta nell’anno precedente ex art. 13, c. 10, lett. c), L. n. 59/1992. Hanno diritto a mantenere l’iscrizione nell’Albo nazionale specifico le cooperative edilizie e loro consorzi che rispondono ai requisiti richiesti dall’art. 13, c.7 della citata legge (in quanto a numero di iscritti, quote sottoscritte, avere iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale, essere proprietari di abitazioni da assegnare in godimento o in locazione o con alloggi già assegnati in proprietà ai soci). Per i consorzi vi sono nell’articolo anche regole specifiche.
Quindi i vincoli, come si evince, sono numerosi e stretti e, probabilmente, molte cooperative edilizie e loro consorzi non sono riusciti nel tempo ad ottemperarvi o, anche, si sono estinti di fatto per disinteresse dei soci e quindi assenza di obiettivi da perseguire. Esiste, peraltro, l’elenco degli enti edilizi mutualistici in vita; purtroppo la data dell’elenco pubblicato dal Ministero (15 settembre 2010) non coincide con quella dell’elenco dei radiati e pertanto è da registrare con riserva d’inventario. Quando le date delle due liste coincideranno sarà possibile avere riscontri esatti.
Dalla tabella allegata si ricavano interessanti dati statistici:
1) la regione con maggior numero di cooperative/consorzi edilizi è la Sicilia seguita, a distanza, da Lazio e Lombardia;
2) tre regioni (Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Molise hanno pochissime cooperative);
3) il totale delle iscritte ed effettive supera le 3800 unità (con riserva del conteggio);
4) si tratta comunque di un numero cospicuo di enti mutualistici rispetto alle altre categorie di cooperative. Questi enti sono pronti a ripartire con le costruzioni in modo massiccio nel caso di concreti contributi da parte di enti pubblici.
Elenco cooperative edilizie al 15 settembre 2010
Regionen. iscrizione
Piemonte157
Valle d'Aosta2
Lombardia494
Veneto187
Friuli Venezia Giulia1
Liguria66
Emilia-Romagna198
Toscana152
Umbria11
Marche58
Lazio858
Abruzzo33
Molise1
Campania285
Puglia95
Basilicata36
Calabria20
Sicilia1149
Sardegna35
Totale3838
A cura della Redazione
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