Dopo quello delle società cooperative, che fanno proprio il sistema di funzionamento delle S.r.l., per imposizione normativa o per scelta, nel verbale adottato dagli ispettori ministeriali e da quelli delle Centrali cooperative seguono tre distinte schede (2, 3 e 4), riservate agli enti che recepiscono, per necessità o per opzione, le regole che sovrintendono alle società per azioni.
Nell’ordine, tenuto conto del sistema di amministrazione e di controllo, si succedono:
- norme sulle S.p.a. – Sistema ordinario
- norme sulle S.p.a. – Sistema dualistico
- norme sulle S.p.a. – Sistema monistico.
Il primo è quello che richiede più spazio nel verbale: agli schemi riguardanti le cariche sociali, si aggiungono 28 domande, che richiedono riscontri, non a risposta aperta ma che sono perlopiù alternative fra l’affermativo ed il negativo.
Quando dal legislatore fu chiesto alle cooperative già costituite di optare, se loro consentito dalla struttura soprattutto sociale, per il sistema riguardante le S.p.a., la maggior parte scelse il sistema ordinario, cioè quello che avevano utilizzato fino a quel momento.
Per inciso si ricorda che la L. n. 266/1997, comprendente le norme sulla piccola società cooperativa istituita con l’art. 21 (configurazione ora superata) prevedeva – fra l’altro – che le si sarebbero dovute applicare le norme in materia di collegio sindacale previste per le S.r.l.; per il resto valevano quelle in vigore per le S.p.a..
La precisazione (l’intento di semplificare in questo caso non sempre coglieva nel segno) risultava necessaria, dato che tutte le società cooperative avevano sempre utilizzato solo le regole delle S.p.a. in base alla previsione del Codice civile. Se nella denominazione della cooperativa compariva quasi sempre “S.r.l.” oppure “a r.l.” (oggi superflua) questa traeva in inganno parecchi, ma indicava soltanto la forma di responsabilità dei soci e non il sistema societario utilizzato.
La scheda 2 del verbale inizia con la domanda: la cooperativa ha almeno nove soci? Ciò risponde al requisito richiesto dall’art. 2522 C.c., dove è prevista la necessità di assumere i dettami delle S.r.l. se il numero dei soci ne sia inferiore, ma comunque superiore a tre e che siano persone fisiche o anche società semplici purché qualificate da attività agricola.
Occorre considerare anche l’art. 2519 C.c., comma 2, circa un’opzione percorribile in quanto a S.r.l.. Il quesito successivo riguarda la regolare approvazione dei bilanci da parte dell’assemblea dei soci. L’aggettivo qualificativo è decisivo: la mancata convocazione dell’assemblea, riferita a qualche esercizio o anche la presenza, in seconda convocazione, di un numero molto esiguo di soci rispetto alla platea sociale, suonerebbe come un campanello d’allarme per il revisore, che lo farebbe presente in un punto successivo, quello sulla composizione e funzionamento dell’assemblea dei soci. Anche la regolare nomina degli amministratori è argomento di primaria importanza per il corretto uso dello strumento societario.
A volte l’organo esecutivo si autonomina “a vita”, facendo scivolare la loro conferma in assemblea come una pura formalità e inducendo i convocati all’accettazione della convalida come evento ineluttabile. Una prassi agevolata anche dall’art. 29 del D.Lgs. n. 310/2004, che soppresse il comma dell’art. 2542 C.c. dove si prevedeva il limite di tre mandati consecutivi nella carica di amministratori.
La scelta degli amministratori è uno fra gli atti più importanti anche nella gestione cooperativa e coincide con un momento democratico di alto livello, principio che – collegato a quello generale del settore “una testa, un voto” – distingue questi enti mutualistici dalle società di capitali.
Si ritiene, perciò, che sempre lo stesso aggettivo “regolare” indichi l’iter particolare del settore da percorrere senza deviazioni o imposizioni.
Infatti, indirettamente, le due domande successivo sulla nomina dei sindaci e “dell’organo cui spetta il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis C.c.”, tralasciando l’inserimento dell’aggettivo citato, per opposizione confermerebbero l’interpretazione. I dispositivi di controllo godono della massima autonomia rispetto sia agli amministratori, anche perchè devono garantire all’assemblea circa la correttezza dell’operato altrui in conformità a legge e statuto e rispondere del loro operato anche verso l’esterno. La scelta è vincolata all’appartenenza a specifici albi e mi pare che sia indice d’indipendenza e precauzione.
Il quesito n. 6, al di là delle risposte (o un sì o un no) ha, a parere di chi scrive, un rilievo sottinteso di qualche spessore. Si chiede, qualora lo statuto non preveda la gratuità della carica, se sono elargiti compensi ad amministratori e sindaci. In ogni caso le risposte dovrebbero richiedere un approfondimento. Se, ad esempio, la carica di amministratore in una cooperative fosse stabilita, per statuto, senza emolumento (in qualsiasi modo lo si voglia chiamare il compenso) al revisore dovrebbe essere chiarito l’interesse degli amministratori ad assolvere gratuitamente a compiti a volte gravosi e di responsabilità. Se, ad esempio, fossero previsti i c.d. rimborsi spese corposi, talvolta sproporzionati rispetto al servizio eseguito. O se, nella peggiore delle ipotesi, gli amministratori godessero di… “ritorni” extra. Se, invece, fossero previsti compensi, allora il revisore accorto vorrà valutarne la congruità in rapporto alla struttura e ai bilanci della società.
Nell’ultimo spazio, il n.7, della sezione riservata all’assemblea dei soci a volte i revisori inseriscono le date in cui l’assemblea è stata convocata per confermarne la regolare tempistica e il funzionamento, quantomeno formali.
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