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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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Accertamento del passivo

Credito fondiario e disciplina dei relativi interessi nell'insinuazione al passivo

La dichiarazione di fallimento determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2855 commi 1 e 2 c.c. anche nell'ipotesi di credito fondiario ed il termine di riferimento per l'applicazione di suddetta disciplina, nel caso di procedura esecutiva pendente alla data del fallimento, è rappresentato dalla data del pignoramento in ragione della continuità tra le due procedure.
(Sentenza Tribunale MILANO 13/09/2011)
07/02/2012
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Sull'argomento: Diritto fallimentare