ComUnica, criteri di legittimazione alla sottoscrizione
Deposito bilanci senza modalità semplificate
L’imprenditore può delegare un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica «registro imprese»: nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2-quater e 2- quinquies dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000 (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), ciò si attuerà nella forma semplificata dell’«incarico»; per tutti gli altri soggetti sarà necessario un vero e proprio atto di procura, nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.
(Nota Ministero dello Sviluppo Economico 16/08/2010, n. 107411)
02/09/2010