Log in

martedì 22 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Entro il 10 luglio 2011

Enti cooperative e banche di credito cooperativo, versamento del contributo di revisione

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011 due decreti del Ministero dello Sviluppo Economico emanati il 10 febbraio 2011, con i quali è stata determinata la misura del contributo dovuto, rispettivamente, dagli enti cooperativi e dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011 – 2012. Rispetto agli ultimi due bienni in cui la misura del contributo era rimasta pressoché invariata, possiamo notare un piccolo aumento, probabilmente legato al recupero dell’inflazione.

Enti cooperativi

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese di revisione degli stessi enti per il biennio 2011-2012.

Importi, modalità di versamento e sanzioni

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. L'ammontare del contributo dipende:
-dal numero dei soci;
-dal capitale sottoscritto;
-dal valore della produzione (fatturato).Il contributo per il biennio 2011/2012, come determinato all'art. 1 di entrambi i decreti, è aumentato:
-del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale;
-del 30% per le cooperative sociali.Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.

Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decerto in commento, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.

Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici:
-3010 - per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
-3011 - per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
-3014 - per le eventuali sanzioni.Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).

Tav. 1 – Parametri e misure per gli enti cooperativi

Fasce e importoNumero soci Capitale sottoscrittoFatturato € 280fino a 100fino a € 5.160fino a € 75.000 € 680da 101 a 500da € 5.160,01 a € 40.000€ 75.000,01 a € 300.000 € 1.350superiore 500superiore a € 40.000da € 300.000,01 a € 1.000.000 € 1,730superiore 500superiore a € 40.000da € 1.000.000,01 a € 2.000.000 € 2.380superiore 500superiore a € 40.000superiore a € 2.000.000

Banche di credito cooperativo

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 10 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha definito la misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione per il biennio 2011/2012.

Importi, modalità di versamento e sanzioni

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

L'ammontare del contributo dipende:
-dal numero dei soci;
-dal capitale sottoscritto;
-dal valore della produzione (fatturato).Sono tenute al pagamento del contributo minimo di € 1.980,00 le banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.

Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.

I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
-3010 - per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo; interessi per ritardato pagamento
-3014 - per le eventuali sanzioni.I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dalle banche di credito cooperativo associate, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 5).

Tav. 2 – Parametri e misure per le banche di credito cooperativo

Fasce e importoNumero soci Totale attivo € 1.980fino a 980fino a € 124.000 € 3.745da 981 a 1680da € 124.001 a € 290.000 € 6.660oltre 1681 oltre € 290.000

Sanzioni in caso di ritardato od omesso pagamento

In caso di ritardato od omesso pagamento verranno applicate le disposizioni della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002, art. 42, (Modifica all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) che prevede: in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista (11 luglio 2011), si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.

In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento la società cooperativa o il consorzio saranno cancellati dall’Albo Nazionale delle Società Cooperative.

La citata cancellazione comporterà la perdita dei requisiti per godere dei benefici fiscali e di altra natura previsti dalla legislazione vigente e quindi l’impossibilità di rilascio da parte dell’UNCI della certificazione prevista dalla normativa.

Va, peraltro, ribadito che il versamento del contributo è imposto per legge come l’irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento e riguarda indistintamente tutte le cooperative siano esse associate o meno.

Copyright © - Riproduzione riservata

30/05/2011
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Sull'argomento: Cooperative

I nostri BLOG

Per esprimere la tua opinione su questi o altri argomenti vai su postilla.it
Enti non profit
Editore: Ipsoa
€ 168,00
Cooperative e Consorzi
Editore: Ipsoa
€ 168,00
Agricoltura
Editore: Ipsoa
€ 112,00
Le trasformazioni eterogeneee degli enti non lucrativi
Editore: Ipsoa
€ 22,00 (-25%) € 16,50
Enti non profit in pratica
Editore: Ipsoa
€ 65,00
Versione eBook € 45,50 +IVA
Cooperative
Editore: Ipsoa
€ 45,00 (-25%) € 33,75
Contabilità, bilancio e controllo degli enti non profit
Editore: Ipsoa
€ 65,00 (-10%) € 58,50
Versione eBook € 45,50 +IVA