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martedì 22 maggio 2012 | twitter |
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ONLUS

Enti non profit: la distribuzione indiretta di utili

di Gian Mario Colombo
Il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, posto dalla legge 460/97 a carico di alcune categorie di enti non profit relativamente ai limiti posti sulle retribuzioni al personale dipendente per garantire la non lucrativita' dell'ente, rappresenta un vincolo che in qualche caso rischia di essere penalizzante per lo svolgimento della stessa attivita' sociale.

Il caso dei dipendenti

In questa sede si esaminerà il caso piuttosto singolare che riguarda i compensi ai lavoratori dipendenti di una Onlus, con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 6, lettera e) del decreto legislativo 460/97, in base alla quale si considera in ogni caso “distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione” la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Più in generale, il discorso vale anche per gli enti di tipo associativo di cui al comma 3 dell’art. 148 del DPR 917/86, e successive modificazioni. Il comma 8 lett. a) di detto articolo prevede il “divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”.

Da ultimo, è importante sottolineare che un intervento su questo problema si trova anche nella normativa che riguarda l’impresa sociale (vedi D.Lgs. 155/2006, art. 3).

Esamineremo dapprima l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e poi trarremo alcune conclusioni.

La posizione della Agenzia delle Entrate

La posizione della Agenzia delle Entrate in proposito è stata chiarita per la prima volta con Ris. N. 294/E del 10/09/2002 in risposta ad una istanza di interpello presentata da una Fondazione di ricerca Onlus.

La situazione di fatto rappresentata dalla Fondazione è, ai nostri fini, sintetizzabile nel modo seguente: si rende necessario corrispondere a taluni ricercatori, assunti con contratto di lavoro dipendente, emolumenti che superano di oltre il 20% gli stipendi previsti dai contratti collettivi di lavoro, contravvenendo in tal modo al divieto di distribuzione indiretta di utili di cui all’art. 10, c. 6, lett. e) del D.Lgs. 460/97.

Secondo l’Agenzia, il contribuente deve dare dimostrazione che l’operazione non concretizza un comportamento elusivo allo scopo di ottenere la disapplicazione della norma ex art. 37 bis del D.P.R. 600/73.

I documenti richiesti che, ovviamente, hanno un valore semplicemente esemplificativo, e, possono, quindi, variare da caso a caso, sono volti a provare la necessità di acquisire specifiche professionalità, senza le quali non è possibile svolgere l’attività di ricerca a livelli di eccellenza.

Non si vuole qui entrare nel merito del sistema di calcolo né degli elementi di carattere retributivo (un punto, peraltro discusso, e di grande interesse pratico) che concorrono a formare la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione del 20 per cento. Per dare una valutazione complessiva circa la portata della norma, ci sembra più opportuno richiamare il contenuto dell’art. 3 del D.Lgs. 155/2006 concernenti l’impresa sociale, il quale, al comma 1, sancisce “il divieto di distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori”.

La norma specifica che “si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alle necessità di acquisire specifiche professionalità”.

Come si vede, rispetto alla norma precedentemente commentata del D.Lgs. 460/97 si evidenziano alcune differenziazioni importanti:

- nella norma antielusiva si comprendono non solo le retribuzioni ai lavoratori dipendenti ma anche i compensi ai collaboratori lavoratori autonomi. Il fatto che la norma di cui all’art. 10, c. 6, lett. e) nulla prevedesse in proposito, ha contribuito senz’altro a far si che alcune onlus sul lavoro autonomo si potessero sbizzarrire a piacere nell’erogazione dei compensi, con buona pace dell’osservanza del divieto di cui sopra anche per fattispecie identiche, cioè a parità di mansioni e di responsabilità;

- non viene più fissato il tetto di maggiorazione del 20 per cento sulle retribuzioni (una sorta di franchigia che non si sa in base a quale criterio sia stata fissata), ma il limite è circoscritto con un criterio che appare del tutto logico (la necessità di acquisire specifiche professionalità), come del resto è richiesto anche dalla Ris. 294/E per la disapplicazione della norma testè citata;

- a questo punto è il soggetto interessato (il contribuente), e non l’amministrazione finanziaria che deve giudicare la congruità dei compensi dati ai collaboratori nel rispetto del vincolo generale posto dal divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili.

Considerazioni conclusive

Rispetto al documento della Agenzia delle Entrate esaminato si può affermare quanto segue:

a) C’è da chiedersi fino a che punto la procedura di disapplicazione della norma, vedi Ris. 294/E del 2002, di cui all’art. 10, c. 10 del D.Lgs. 460/97, possa essere efficace e garantire il contribuente rispetto ad una applicazione discrezionale dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, teoricamente, l’Ufficio potrebbe non solo negare la disapplicazione della norma, perché non ne ravvisa gli estremi, ma anche renderla applicabile “iuxta modum”, nel senso cioè di concedere, ad esempio, all’ente richiedente la disapplicazione della norma fino ad un certo limite di importo, e non oltre.

b) Non vi è dubbio che la soluzione che noi privilegiamo è quella offerta dalla normativa dell’impresa sociale (art. 3) sia per i suoi caratteri di oggettività (il criterio, di solito sufficientemente misurabile, è quello della professionalità) che per la semplicità; è il contribuente che, assumendosene tutte le responsabilità, decide il compenso da dare ai suoi collaboratori, avendo cura di non violare la norma sulla distribuzione indiretta di utili, ma nello stesso tempo di non rinunciare a risorse strategiche per la propria organizzazione.

In estrema sintesi, a nostro avviso, per una soluzione equa del problema due sono le esigenze da salvaguardare. Da una parte la necessità, posta dalla norma antielusiva, di conservazione del patrimonio dell’ente non profit (Onlus in particolare), dall’altra l’esigenza di favorire lo sviluppo di questi enti, permettendo loro di acquisire le risorse necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Mi sembra che nel caso del personale dipendente le due esigenze si possano comporre poiché da una parte c’è la garanzia che gli aumenti vanno a favore di terzi e quindi la previsione di elusività è sicuramente affievolita. Caso diverso, se gli esborsi di denaro fossero destinati ai soci. Dall’altra parte nessuna misura del valore di un fattore produttivo è più valida del mercato. Pertanto, riteniamo che nel momento in cui gli aumenti retributivi vengono concessi per adeguare, per comprovati motivi legati alla professionalità, il livello degli stipendi ad alcune categorie di dipendenti, ai livelli di mercato non si può pensare che ciò si traduca in una manovra elusiva.

Copyright © - Riproduzione riservata

30/11/2011
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