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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Assonime sui principi di parità di trattamento e di uguaglianza dei soci

Esiste un principio di parità di trattamento degli azionisti nel diritto comunitario?

Nel caso n. 10 del 2010, Assonime, commentando una recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 ottobre 2009, si interroga sull’esistenza o meno nell’ambito del diritto comunitario di un principio generale di parità di trattamento degli azionisti.

La questione sottoposta all’attenzione della Corte trae origine da una controversia tra alcuni azionisti di una società lussemburghese con azioni quotate su vari mercati regolamentati.

Nello specifico, nel corso del 2001 un socio della stessa - il quale deteneva indirettamente il 37% del capitale sociale - aveva consolidato la propria posizione di controllo, attraverso l’acquisto delle azioni di alcuni tra gli atri soci.

Tale operazione era stata, però, contestata dai soci di minoranza, a causa della violazione del principio di parità di trattamento degli azionisti, dal momento che l’operazione posta in essere determinava la sostanziale modifica degli assetti proprietari della società lussemburghese in parola, senza che fosse stata data agli azionisti di minoranza alcuna possibilità di exit a condizioni compatibili a quelle ottenute dagli altri soci.

La controversia verteva, infatti, sull’esistenza o meno di un principio generale di parità di trattamento degli azionisti, che potesse giustificare le pretese di soggetti ricorrenti nei confronti dell’azionista di maggioranza in occasione dell’acquisto di una partecipazione rilevante di una società quotata.

Sia in primo che in secondo grado, i giudici lussemburghesi avevano respinto le istanze dei soci di minoranza poiché non fondate su nessuna norma o principio riconosciuto dal diritto nazionale.

Di contro alla decisione d’appello, i ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione, la quale investita della questione, ha chiesto alla Corte di Giustizia se il riferimento alla parità di trattamento degli azionisti recato da alcune disposizioni di diritto comunitario sia riconducibile ad un principio generale di diritto comunitario.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiesto se l’esistenza di tale principio imponga all’azionista dominante, di offrire ai soci di minoranza l’acquisto delle azioni da essi detenute alle stesse condizioni di quelle convenute in occasione dell’acquisto di una partecipazione che conferisce o rafforza la posizione di controllo.

Prendendo spunto da quanto detto, Assonime, nel caso n. 10 del 2009 evidenzia in primis che nell’ordinamento giuridico nazionale il principio di parità di trattamento dei soci è distinto rispetto al principio di uguaglianza dei soci.

Mentre quest’ultimo garantisce la parità o l’equivalenza dei diritti spettanti ai diversi componenti di una società, il primo opera, invece, nel momento in cui il contratto sociale riceve attuazione attraverso l’azione degli organi sociali.

Secondo dottrina consolidata il principio di uguaglianza dei soci è recato dall’articolo 2348 del c.c., secondo il quale le azioni devono avere uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, mentre quello di parità di trattamento degli azionisti, sebbene riconosciuto come principio generale nel nostro ordinamento, non è codificato in alcuna norma scritta.

Tuttavia, la base di un generale principio di parità di trattamento tra i soci nelle società per azioni è rinvenibile, sempre secondo quanto si legge nel caso di Assonime, nell’articolo 92 del D.Lgs. n. 58/1998, precisando però che si tratta di una regola del mercato finanziario più che del diritto societario; essa di rivolge infatti solo a coloro che sono titolari di uno strumento finanziario e solo nei limiti in cui i loro interessi siano comuni a quelli degli titolari di strumenti finanziari, anche se non soci.

La questione della tutela degli azionisti nel caso di passaggio del controllo di una società quotata, nel nostro ordinamento è garantita dalla previsione normativa di uno specifico obbligo di offerta pubblica d’acquisto di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 58/1998.

Data tale situazione e quindi, l’assenza di univoche disposizioni nei trattati fondamentali, la Corte di Giustizia è stata chiamata a valutare se dalle disposizioni di diritto comunitario derivato (Seconda direttiva in materia di capitale sociale, Raccomandazione della Commissione 77/534/CE su un codice di condotta europeo sulle transazioni sui valori mobiliari; Direttiva 79/279/CE sull’ammissione a quotazione dei valori mobiliari; Direttiva 2004/25/CE sulle offerte pubbliche d’acquisto), possa desumersi l’esistenza di un principio di carattere generale di parità di trattamento degli azionisti, oppure se il loro ambito di applicazione sia circoscritto a diritti e situazioni particolari.

Secondo la Corte le suddette disposizioni non forniscono indicazioni concludenti circa l’esistenza di un principio di carattere generale di parità di trattamento degli azionisti di minoranza.

La Corte si pone, inoltre, l’ulteriore domanda se la pretesa avanzata dai soci di minoranza in questione possa essere considerata come espressione specifica del suddetto principio, pretesa che imporrebbe, però, in capo all’azionista che acquista o rafforza il proprio controllo in una società di contrattare con tutti gli azionisti di minoranza alle stesse condizioni di quelle convenute per l’acquisto di una partecipazione che conferisce o rafforza il controllo e comporterebbe un corrispondente diritto in capo a tutti gli azionisti di vendere le loro azioni all’azionista dominante.

Secondo la Corte il principio di parità di trattamento non può, di per sé, a) né far sorgere un obbligo particolare in capo all’azionista dominante in favore di altri azionisti, b) né determinare la situazione specifica alla quale un simile obbligo si ricollega.

Infatti, la previsione di un obbligo gravante sull’azionista dominante nonché la definizione delle condizioni da cui origina tale obbligo richiederebbero una decisione in merito sulla questione se, nella situazione particolare in cui un azionista acquisisca o rafforzi il controllo in una società, gli azionisti di minoranza necessitino di una tutela particolare da realizzarsi mediante l’imposizione di un obbligo a carico dell’azionista dominante.

Una decisione del genere richiederebbe una scelta di carattere normativo, fondata sulla ponderazione sia degli interessi degli azionisti di minoranza e dell’azionista dominate, sia delle rilevanti conseguenze nel settore delle acquisizioni di imprese.

Pertanto, secondo Assonime, detta impostazione seguita dalla Corte risponde ad un’elementare esigenza di certezza di diritto, necessaria per il corretto funzionamento dei mercati.

L’obbligo di acquisto delle azioni degli azionisti di minoranza dovrebbe essere individuato e dovrebbero essere esplicitate le circostanze di fatto che danno vita a tale obbligo a carico dell’azionista dominante.

(Sentenza Corte Giust. CE 15/10/2009)
26/01/2010
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