Subappalto e costi della sicurezza
Gli influssi del TUSL sul Codice Appalti
L'art. 26, D.Lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori, TUSL) impone di esplicitare nei contratti di subappalto la quota di prezzo relativa agli oneri della sicurezza. Si tratta di una norma che, pur in sé logica, è atta a causare notevoli inconvenienti a causa della nullità del contratto comminata dalla norma stessa per i casi di omissione tale clausola. Poiché infatti l'obbligo è prescritto anche per i contratti già in essere al momento dell'entrata in vigore della norma, la relativa nullità rischia di essere pericolosamente - e assurdamente - retroattiva. Per altro verso, come stiamo per vedere, il legislatore ha approfittato dell'occasione per estendere il divieto di ribasso del prezzo degli oneri della sicurezza sui contratti di subappalto stessi. Elementi, dunque, che costringono l'operatore dei pubblici appalti a padroneggiare una norma del TUSL quasi come se quest'ultima - come sarebbe stato assai più logico - fosse stata inclusa nel Codice Appalti.
01/02/2012