La legge Comunitaria per il 2008 fa tornare al vecchio codice civile quanto alle sanzioni per le violazioni delle indicazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza delle società.
L’articolo 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (appunto la Legge Comunitaria per il 2008) attua la direttiva comunitaria 2003/58/CE in tema di requisiti di pubblicità degli atti di alcuni tipi di società, emanata per modificare parzialmente la precedente direttiva 68/151/CEE del Consiglio.
Il paragrafo 5 della Direttiva del 2003 ha elencato le indicazioni obbligatorie sulla corrispondenza e sugli ordinativi della società, nonché sul sito web della società.
L'articolo 42, comma 1, della Legge comunitaria 2008 ha, pertanto, integrato l'articolo 2630 del codice civile (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) e ora punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro, chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma del codice civile.
Da un punto di vista oggettiva sono punite le omissioni:
- dell'obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione;
- dell'obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
- dell'obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, dopo lo scioglimento, che la società è in liquidazione; - dell'obbligo di indicare, negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata, se queste hanno un unico socio.
Si tratta di un ritorno al passato, in quanto il regime sanzionatorio, seppure sul piano amministrativo, risultava dalla disciplina del codice civile anteriormente alla novella approvata con il decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61.
Quest'ultima, nel riformulare il titolo XI del libro V, non aveva confermato la valutazione delle illiceità, seppure amministrativa, della violazione delle indicazioni societarie obbligatorie negli atti e nella corrispondenza.
Con riferimento al sistema sanzionatorio del codice civile (ante 2002) si segna un incremento quantitativo in termini assoluti della sanzione, allora stabilita nella misura di circa un quarto del livello stabilito ora dalla Legge Comunitaria per il 2008; peraltro l'incremento è giustificato altresì dalla svalutazione delle originarie previsioni edittali.
In relazione alle condotte sanzionate si tratta sostanzialmente delle medesime, fatte salvi alcuni aggiornamenti dovuti a normativa sopravvenuta e l'aggiornamento relativo ad innovazioni tecnologiche.
A quest'ultimo proposito va segnalato che recependo la normativa comunitaria, l'articolo 42, integrando l'articolo 2250 del codice civile, dispone che le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscano, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni prescritte per gli atti e la corrispondenza, e quindi:
- la sede sociale e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta, nonché il numero d'iscrizione;
- il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio; - dopo lo scioglimento della società, il fatto che la società è in liquidazione;
- per le SpA e le Srl unipersonali, l’esistenza di un socio unico. In sede di prima lettura della disposizione va riferito che la condotta è di natura omissiva e si consuma con la predisposizione degli atti e della corrispondenza.
Tra gli aspetti problematici relativa alla disposizione del codice civile ante 2002 si segnalava quello relativo alla completezza della indicazione della sede corredata dall'indirizzo e numero civico: appare preferibile la tesi della necessità di indicare anche il riferimento dell'indirizzo, attesa la ratio della disposizione.
Sempre avuto presente lo scopo della norma si ritiene che l'illecito si realizzi solo con riferimento alla corrispondenza esterna (e non a quella a rilevanza meramente interna all'organizzazione).
Trattandosi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa, come previsto dalla legge 689/1981 (legge quadro sulle sanzioni amministrative pecuniarie).
Sempre in ossequio alla legge 689 del 1981 va rammentato che, ai sensi dell'articolo 6, sussiste la responsabilità solidale della società e dell'autore della violazione, contro il quale la persona giuridica potrà esercitare azione di rivalsa per il recupero delle somme eventualmente pagate.